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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

Art. 3
Sistema integrato di interventi e servizi sociali
1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali, di seguito indicato come sistema integrato, si realizza secondo le seguenti finalità e principi:
a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
b) prevenzione, contrasto e rimozione delle cause del disagio e dell'emarginazione sociale, anche attraverso strategie attive e promozionali basate sulla formazione e sull'accesso al lavoro;
c) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie;
d) sviluppo e qualificazione dei servizi sociali, anche attraverso la valorizzazione delle professioni sociali;
e) concertazione e cooperazione tra i diversi soggetti istituzionali e tra questi ed i soggetti indicati all'articolo 2, comma 2;
f) integrazione delle politiche sociali con le altre politiche, in particolare con quelle sanitarie, educative, formative, del lavoro, culturali, urbanistiche ed abitative.
2. Il sistema integrato si realizza avvalendosi delle risorse, anche non finanziarie, della Regione, degli Enti locali e di tutti i soggetti di cui all'articolo 2 che concorrono alla realizzazione dei Piani di zona.
3. Il sistema integrato garantisce sul territorio regionale i livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni come definiti all'articolo 6.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera b) e dall’art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13

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