LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
INDICE

Art. 34 - Attività di formazione
Art. 35 Autorizzazione di strutture e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari
Art. 36 - Vigilanza sui servizi e le strutture
Art. 37 - Comunicazione di avvio di attività
Art. 38 - Erogazione dei servizi mediante accreditamento
Art. 39 - Sanzioni
Art. 40 - Titoli per la fruizione di prestazioni e servizi sociali
Art. 41 - Ulteriori disposizioni per gli affidamenti e gli acquisti dei servizi
Art. 42 - Azioni per la qualificazione delle prestazioni professionali e norme di garanzia in materia di affidamenti ed acquisti di servizi e prestazioni
Art. 43 - Istruttoria pubblica per la progettazione comune
Art. 44 - Apporto del volontariato alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera b) e dall’art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13