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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 24 marzo 2004, n. 5

Art. 18
Province
1. Le Province partecipano alla programmazione regionale e promuovono l'integrazione delle politiche sociali con le altre politiche settoriali, con particolare riferimento alle politiche del lavoro, della casa, della formazione professionale, dell'istruzione, dell'educazione e della pianificazione territoriale.
2. Spettano inoltre alle Province:
a) le funzioni di rilevazione dei bisogni e dell'offerta di servizi e strutture socio-educative, socio-assistenziali e socio-sanitarie del territorio, anche al fine di implementare il sistema informativo socio-educativo-assistenziale provinciale nell'ambito di quello regionale, nonché, su richiesta degli Enti locali, le funzioni di supporto per il coordinamento degli interventi territoriali;
b) le funzioni di cui all'articolo 190, commi 3 e 4 della L.R. n. 3 del 1999, compresa la promozione del concorso dei soggetti del Terzo settore e dei soggetti senza scopo di lucro di cui all'articolo 20, nonché delle Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui all'articolo 25, volte a favorire il coordinato apporto alla definizione ed alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, anche attraverso intese ed accordi.
3. Le Province partecipano alla definizione ed attuazione dei Piani di zona con compiti di coordinamento e predispongono i Programmi provinciali come indicato all'articolo 27, comma 3.

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