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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 24 marzo 2004, n. 5

Art. 59
1.
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 3, della L.R. 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani) è così sostituita:
"b) propone i criteri e le modalità di accesso ai contributi di cui all'articolo 4; ".
2.
L'articolo 4 della L.R. n. 21 del 1996 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Contributi regionali
1. La Regione sostiene iniziative per favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle politiche giovanili tramite la concessione di contributi per:
a) la promozione, lo sviluppo, la dotazione strumentale e tecnologica di servizi rivolti ai giovani;
b) la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture destinate ad attività rivolte ai giovani.
2. La Giunta regionale definisce con proprio atto, su conforme proposta del Comitato di cui all'art. 3, criteri e modalità di accesso ai contributi di cui al comma 1. " .
3.
Il comma 2 dell'articolo 10 della L.R. n. 21 del 1996 è così sostituito:
"2. La Regione concorre alla realizzazione:
a) degli interventi di cui all'articolo 4, lettera a), mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio, che sarà dotato della necessaria disponibilità a norma dell'articolo 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4);
b) degli interventi di cui all'articolo 4, lettera b), mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio, che sarà dotato della necessaria disponibilità a norma dell'art. 40 della L.R. n. 40 del 2001. ".

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