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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 24 marzo 2004, n. 5

L.R. 22 dicembre 2005 n. 20

Art. 17
Deleghe alle Aziende unità sanitarie locali
1. Nell'ambito del Piano di zona di cui all'articolo 29, i Comuni possono delegare la gestione di attività o servizi socio-assistenziali alle Aziende unità sanitarie locali, in ambito di norma distrettuale, con bilanci e contabilità separate, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del D.Lgs. n. 502 del 1992 Sito esterno. L'Azienda unità sanitaria locale assume la gestione di attività o servizi delegati che presentino omogeneità per area di intervento ed ambito territoriale.
2. Per la gestione delle attività e dei servizi socio-assistenziali delegati, l'Azienda unità sanitaria locale ed il Comune stipulano apposita convenzione nella quale sono definiti in particolare:
a) la struttura organizzativa distrettuale cui compete la gestione dei compiti e degli interventi connessi alle attività ed ai servizi delegati;
b) le caratteristiche ed i volumi di attività e di prestazioni;
c) i criteri per la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per la gestione delle attività e dei servizi delegati, la loro entità, nonché le modalità per il loro trasferimento all'Azienda unità sanitaria locale;
d) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni, con particolare riguardo alle attività svolte, alle prestazioni erogate ed all'andamento della spesa.
3. Le Aziende unità sanitarie locali possono partecipare a forme di gestione di attività e servizi socio-sanitari, costituite dagli Enti locali come previsto dal Testo unico emanato con D.Lgs. n. 267 del 2000 Sito esterno, al fine di migliorare l'integrazione professionale nei servizi e favorire semplificazioni gestionali.

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