LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Art. 33
Partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità e norme per la tutela degli utenti
1. La Regione e gli Enti locali assicurano la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi, anche favorendo l'attività delle associazioni di tutela degli utenti e delle organizzazioni sindacali.
2. Il Piano regionale individua gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge, in raccordo con la disciplina di cui all'articolo 16 della L.R. n. 19 del 1994 in materia di Comitati consultivi degli utenti.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione dei reclami da parte degli utenti, tenuto conto della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e della L.R. 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico).