Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 24 marzo 2004, n. 5

L.R. 22 dicembre 2005 n. 20

Art. 34
Attività di formazione
1. La formazione degli operatori costituisce strumento per la promozione della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi del sistema integrato, per l'integrazione professionale, nonché per lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale.
2. La Regione promuove la formazione degli operatori sociali e degli operatori dell'area socio-sanitaria, curando il raccordo dei percorsi formativi e tenendo conto delle esigenze di integrazione delle diverse professionalità.
3. La Regione e le Province promuovono iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del Terzo settore e dei soggetti senza scopo di lucro di cui all'articolo 20, assicurando il confronto con le rispettive rappresentanze.
4. Alla programmazione, progettazione e realizzazione delle attività formative di cui al comma 2 si applicano le norme previste dalla L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e dall'articolo 205 della L.R. n. 3 del 1999, tenuto conto di quanto previsto dal Piano regionale.
5. I soggetti pubblici e privati erogatori degli interventi promuovono ed agevolano la partecipazione degli operatori ad iniziative di formazione, qualificazione ed aggiornamento.

Espandi Indice