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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 24 marzo 2004, n. 5

L.R. 22 dicembre 2005 n. 20

Art. 48
Fondo sociale regionale. Spese di investimento
1. Il Fondo sociale regionale per le spese di investimento è finalizzato al concorso alle spese di costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, mediante la concessione di contributi in conto capitale.
2. I destinatari dei contributi sono:
a) Comuni singoli o associati e loro forme di gestione dotate di personalità giuridica;
b) Aziende unità sanitarie locali, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed Aziende pubbliche di servizi alla persona;
c) soggetti privati accreditati o partecipanti al protocollo di adesione secondo le previsioni dell'articolo 29.
3. Gli interventi ammessi a contributo ricompresi nei Piani di zona, sono relativi a strutture aventi caratteristiche conformi alle tipologie ed ai parametri di funzionalità ed organizzazione previsti dalle norme statali e regionali vigenti, con particolare riguardo alle norme sull'autorizzazione al funzionamento.
4. In caso di richiesta di ammissione a contributo per la ristrutturazione o la costruzione di immobili, gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo da parte della Regione, in proprietà, o in diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo.
5. In caso di richiesta di ammissione a contributo per l'acquisto di immobili, la volontà di acquisto, da parte dei competenti organi, deve risultare alla data di presentazione della relativa domanda.
6. Gli immobili per i quali sono concessi i contributi sono vincolati per la durata di venti anni alla destinazione sociale relativa agli interventi negli ambiti socio-assistenziale, socio-educativo e socio-sanitario. L'atto costitutivo del vincolo viene trascritto nella Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio a cura e spese del beneficiario. Sono nulli gli atti di alienazione delle strutture di cui al presente comma per tutta la durata del vincolo.
7. La Giunta regionale può, su richiesta del beneficiario, autorizzare la rimozione del vincolo prima della sua scadenza, a condizione che le finalità per le quali è stato concesso il contributo non siano più perseguibili o sia più opportuna, in relazione all'interesse pubblico, una destinazione del bene diversa da quella sociale. La Giunta regionale stabilisce, in relazione alla residua durata del vincolo ed all'ammontare del contributo concesso, la quota parte dello stesso che il beneficiario deve restituire alla Regione.
8. Fino alla data di entrata in vigore del Piano regionale i contributi previsti dal presente articolo sono concessi per le seguenti finalità:
a) adeguare le strutture esistenti a normative tecniche statali e regionali;
b) favorire la permanenza al domicilio delle persone di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b);
c) superare definitivamente gli istituti per minori e riconvertirli in strutture comunitarie di tipo familiare, secondo quanto previsto all'articolo 22, comma 3 della legge n. 328 del 2000 Sito esterno;
d) fornire risposte di accoglienza per persone prive dei necessari supporti familiari ed in condizione di povertà estrema e senza fissa dimora, o minacciate o vittime di violenza ed abuso;
e) fornire risposte di accoglienza e occasioni di socializzazione per il sollievo ed il sostegno alle famiglie nei compiti di cura di persone in condizione di non autosufficienza.
9. I soggetti che abbiano ricevuto contributi in conto capitale sono tenuti a restituirli in caso di mancata concessione o revoca dell'accreditamento.
10. La Giunta regionale definisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi e per l'assegnazione, erogazione e liquidazione dei contributi stessi, nonché la percentuale da concedere ai soggetti beneficiari.

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