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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 24 marzo 2004, n. 5

L.R. 22 dicembre 2005 n. 20

Art. 65
Decorrenza delle abrogazioni
1. L'abrogazione degli articoli 17 e 18 della L.R. n. 5 del 1994 ha effetto a decorrere dalla data di approvazione delle direttive di cui all'articolo 7, comma 5 della presente legge in materia di strumenti tecnici di valutazione e controllo dei programmi assistenziali e di individuazione del responsabile del caso.
2. L'abrogazione del comma 3 dell'articolo 21 della L.R. n. 5 del 1994 ha effetto a decorrere dalla data di approvazione della direttiva di cui all'articolo 12, comma 5 inerente gli assegni di cura e le abrogazioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 12 e degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 della stessa L.R. hanno effetto a decorrere dalla data di approvazione del primo Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.

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