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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 55
1.
La rubrica dell'articolo 12 della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 (Tutela e valorizzazione delle persone anziane. Interventi a favore di anziani non autosufficienti) è sostituita dalla seguente:
"Interventi socio- assistenziali rivolti agli anziani" .
2.
Al comma 3 dell'articolo 12 della L.R. n. 5 del 1994 le parole
"Gli interventi di cui al comma 1"
sono sostituite dalle seguenti:
"Gli interventi socio- assistenziali" .
3.
Al comma 1 dell'articolo 14 della L.R. n. 5 del 1994 le parole
"e delle relative Unità di valutazione geriatrica."
sono sostituite dalle seguenti:
"e degli strumenti tecnici per la valutazione multidimensionale." .
4.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della L.R. n. 5 del 1994, a decorrere dalla data di approvazione delle direttive in materia di strumenti tecnici di valutazione e controllo dei programmi assistenziali e di individuazione del responsabile del caso, di cui all'articolo 9, comma 6 della presente legge, è così sostituita:
"a) assicurare in collaborazione con i servizi del distretto la valutazione della situazione dell'anziano e l'accesso alla rete dei servizi, attivando per bisogni complessi lo strumento tecnico per la valutazione multidimensionale indicato dalle direttive regionali; "
5.
Il comma 2 dell'articolo 15 della L.R. n. 5 del 1994 è così sostituito:
"2. Il Servizio attiva gli strumenti tecnici di valutazione multidimensionale definiti dalle direttive regionali, previsti nell'accordo di programma e ne organizza le attività. " .
6.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della L.R. n. 5 del 1994 è così sostituita:
"b) autorizza in via amministrativa l'accesso alla rete dei servizi socio-sanitari integrati sulla base delle disposizioni e certificazioni dello strumento tecnico per la valutazione multidimensionale definito dalle direttive regionali, tenuto conto delle disponibilità esistenti sul territorio e delle opzioni del cittadino; " .
7.
Il comma 2 dell'articolo 16 della L.R. n. 5 del 1994 è sostituito dal seguente:
"2. Il Servizio garantisce l'attività di segreteria dello strumento tecnico di valutazione multidimensionale definito dalle direttive regionali. " .

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

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