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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 18
Province
1. Le Province partecipano alla programmazione regionale e promuovono l'integrazione delle politiche sociali con le altre politiche settoriali, con particolare riferimento alle politiche del lavoro, della casa, della formazione professionale, dell'istruzione, dell'educazione e della pianificazione territoriale.
2. Spettano inoltre alle Province:
a) le funzioni di rilevazione dei bisogni e dell'offerta di servizi e strutture socio-educative, socio-assistenziali e socio-sanitarie del territorio, anche al fine di implementare il sistema informativo socio-educativo-assistenziale provinciale nell'ambito di quello regionale, nonché, su richiesta degli Enti locali, le funzioni di supporto per il coordinamento degli interventi territoriali;
b) le funzioni di cui all'articolo 190, commi 3 e 4 della L.R. n. 3 del 1999, compresa la promozione del concorso dei soggetti del Terzo settore e dei soggetti senza scopo di lucro di cui all'articolo 20, nonché delle Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui all'articolo 25, volte a favorire il coordinato apporto alla definizione ed alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, anche attraverso intese ed accordi.
3. Le Province partecipano alla definizione ed attuazione dei Piani di zona con compiti di coordinamento e predispongono i Programmi provinciali come indicato all'articolo 27, comma 3.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

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