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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 47
Fondo sociale regionale. Spese correnti operative
1. Il Fondo sociale regionale per le spese correnti operative a sostegno dei servizi e degli interventi è destinato, per quota parte:
a) alle spese per interventi diretti della Regione relativi alla predisposizione ed aggiornamento del Piano regionale, alla implementazione del sistema informativo regionale dei servizi sociali, alla realizzazione dell'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, all'attuazione della riforma di cui alla presente legge, alla predisposizione di studi e ricerche, al concorso alle sperimentazioni volte a rispondere a nuovi bisogni sociali e ad individuare nuove modalità organizzative e gestionali, alla realizzazione delle iniziative formative di cui all'articolo 34, comma 3 ed all'articolo 38, comma 4, nonché al sostegno dei programmi e delle iniziative di cui all'articolo 8, comma 3 di interesse regionale;
b) ai Comuni singoli ed alle forme associative di cui all'articolo 16, quale concorso regionale all'attuazione dei Piani di zona, e per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura, al sostegno economico ed alla mobilità delle persone anziane, disabili o inabili, purché vengano associate le funzioni finanziate;
c) alle Province, per l'attuazione dei programmi provinciali di cui all'articolo 27, comma 3, e quale concorso regionale alle attività di coordinamento e supporto per la implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali, nonché per l'elaborazione dei Piani di zona.
2. Il Fondo sociale regionale per le spese correnti operative è destinato inoltre ai Comuni singoli ed alle forme associative di cui all'articolo 16, alle Aziende unità sanitarie locali, alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, alle Aziende pubbliche di servizi alla persona ed ai soggetti privati senza scopo di lucro per:
a) il sostegno dei programmi e delle iniziative volte alla promozione sociale, alle iniziative formative ed alla vigilanza sui servizi e le strutture;
b) il sostegno delle attività a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle famiglie, previste dalla legge 28 agosto 1997, n. 285 Sito esterno (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), dalla Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476 Sito esterno, dalla legge 8 marzo 2000 n. 53 Sito esterno (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e dalle leggi regionali 14 agosto 1989, n. 27 (Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli), e 28 dicembre 1999, n. 40 (Promozione della città dei bambini e delle bambine);
c) il sostegno delle attività sociali in materia di dipendenze patologiche previste dal Testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 Sito esterno in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e dalla legge 18 febbraio 1999, n. 45 Sito esterno (Disposizioni per il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze);
d) il sostegno delle attività in materia di immigrazione previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998 Sito esterno e dalla legislazione regionale vigente;
e) il sostegno delle attività a favore dei cittadini disabili previste dalla legge n. 104 del 1997 Sito esterno e dalla L.R. 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili);
f) il sostegno delle attività a favore delle minoranze nomadi di cui alla legislazione regionale vigente;
g) il sostegno delle iniziative rivolte ai soggetti di cui all'articolo 20, comma 1, secondo le norme regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale ed associazionismo.
3. Il Consiglio regionale, sulla base di quanto previsto dal Piano regionale, approva un programma annuale che indica i criteri generali di ripartizione delle risorse relative alle attività di cui al comma 1, lettere b) e c), ed al comma 2.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

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