LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 27
Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali
1. La Regione, valutato il Piano nazionale, approva il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato Piano regionale, integrato con il Piano sanitario regionale ed in raccordo con gli atti di programmazione in materia educativa e formativa, del lavoro, culturale ed abitativa.
2. Il Piano regionale, di durata triennale, stabilisce gli indirizzi per la realizzazione e lo sviluppo del sistema integrato. In particolare il Piano definisce:
a) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire ed i fattori di rischio sociale da contrastare, tenuto conto dell'evoluzione sociale ed economica del sistema regionale;
b) le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e degli interventi, che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire, secondo quanto previsto all'articolo 6;
c) i criteri di incentivazione dei programmi per la realizzazione degli obiettivi di promozione sociale di cui all'articolo 8, comma 3;
d) i criteri generali per garantire l'accesso prioritario ai servizi ed agli interventi;
e) i criteri, le modalità e le procedure per la concessione e l'utilizzo dei titoli per la fruizione di prestazioni e servizi sociali;
f) le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale, definendo in particolare linee di indirizzo e strumenti per la pianificazione di zona;
g) le modalità per il concorso dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c) alla definizione dei Piani di zona e gli indirizzi per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi;
h) gli obiettivi e le priorità per la concessione dei contributi per spese d'investimento di cui all'articolo 48.
3. Il Piano regionale può individuare ambiti di intervento che, per le caratteristiche presentate, richiedono la predisposizione di specifici Programmi di ambito provinciale. I Programmi provinciali ed i Piani di zona devono essere raccordati ed integrati.
4. Il Piano regionale definisce inoltre i criteri per la sperimentazione, nell'ambito dei Piani di zona, di servizi ed interventi volti a rispondere a nuovi bisogni sociali e ad introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi.
5. Il Piano regionale indica altresì gli ambiti di formazione e riqualificazione degli operatori sociali e socio- sanitari che concorrono alla definizione degli indirizzi programmatici e del piano poliennale di cui all'articolo 4 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 (Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni).
6. Il Piano è adottato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, acquisito il parere della Conferenza Regione- Autonomie locali, della Conferenza regionale del Terzo settore, e sentite le Organizzazioni sindacali.
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.