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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 59
1.
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 3, della L.R. 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani) è così sostituita:
"b) propone i criteri e le modalità di accesso ai contributi di cui all'articolo 4; ".
2.
L'articolo 4 della L.R. n. 21 del 1996 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Contributi regionali
1. La Regione sostiene iniziative per favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle politiche giovanili tramite la concessione di contributi per:
a) la promozione, lo sviluppo, la dotazione strumentale e tecnologica di servizi rivolti ai giovani;
b) la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture destinate ad attività rivolte ai giovani.
2. La Giunta regionale definisce con proprio atto, su conforme proposta del Comitato di cui all'art. 3, criteri e modalità di accesso ai contributi di cui al comma 1. " .
3.
Il comma 2 dell'articolo 10 della L.R. n. 21 del 1996 è così sostituito:
"2. La Regione concorre alla realizzazione:
a) degli interventi di cui all'articolo 4, lettera a), mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio, che sarà dotato della necessaria disponibilità a norma dell'articolo 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4);
b) degli interventi di cui all'articolo 4, lettera b), mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio, che sarà dotato della necessaria disponibilità a norma dell'art. 40 della L.R. n. 40 del 2001. ".

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

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