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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 26
Patrimonio dell'Azienda
1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Istituzione, inventariato all'atto della trasformazione in Azienda. L'Istituzione predispone l'inventario dei beni, individuando il patrimonio indisponibile, nonché quello disponibile destinato ad attività non assistenziali, specificandone l'uso. L'inventario è redatto e trasmesso alla Regione secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2. Le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, previa sostituzione del primo con altro patrimonio di uguale consistenza e finalità, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile sono soggette ad autorizzazione da parte dei Comuni singoli o associati dell'ambito territoriale di attività dell'Azienda.
3. L'Azienda predispone annualmente un piano di gestione e valorizzazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare.
4. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio delle Aziende e separarne la gestione, promuove la costituzione da parte di una o più Aziende di strumenti, anche di natura privatistica, finalizzati a realizzare una efficace gestione del patrimonio, anche di valore artistico, la cui proprietà rimane delle Aziende stesse. Le Aziende partecipano a tali strumenti di gestione del patrimonio sulla base di linee di indirizzo approvate dai rispettivi Consigli di amministrazione. Le Aziende inviano annualmente alla Regione ed ai Comuni dell'ambito territoriale di attività un rendiconto dei risultati ottenuti.
5. La Regione esercita funzioni di monitoraggio e di controllo generale sui risultati della gestione patrimoniale delle Aziende.
6. Alla data di entrata di vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle Istituzioni non ancora trasformate.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 88 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui al presente articolo continuano ad applicarsi fino alla data di adozione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'art. 60 comma 3 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13

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