LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2023, n. 17 L.R. 25 luglio 2025, n. 9(sostituita lett. f) al comma 1 da art. 9 L.R. 15 luglio 2016 n. 11)
e
del D.Lgs. 4 maggio 2001 n. 207
(Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'
articolo 10 della legge 8 novembre 2000 n. 328
), attua il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di seguito denominato Istituzioni, e la loro trasformazione in Aziende pubbliche di servizio alla persona, di seguito denominate Aziende. La Regione valorizza il ruolo delle Aziende, le inserisce a pieno titolo nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e ne salvaguarda l'ispirazione fondativa. A tal fine la Regione:
Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera b) e dall’ art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13


