Diritto alle prestazioni
1.
Hanno diritto ad accedere alle prestazioni ed ai servizi del sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno personale e familiare, indipendentemente dalle condizioni economiche:
b)
i cittadini dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
c)
gli stranieri, gli apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa statale, nonché i minori stranieri o apolidi.
2.
L'assistenza ai soggetti di cui al comma 1 è garantita dal Comune di residenza.
3.
Il diritto agli interventi ed alle prestazioni si estende alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale, limitatamente a quelli non differibili. L'assistenza è garantita dal Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità d'intervento.
4.
Il Consiglio regionale stabilisce con propria direttiva le modalità di attribuzione degli oneri, anche economici, nel caso in cui la persona assistita sia residente in un Comune diverso da quello ove si svolge l'intervento socio- assistenziale o socio-sanitario, fermo restando che, di norma, agli effetti del presente articolo non è da considerarsi Comune di residenza quello nel quale la persona si trovi ricoverata in struttura socio assistenziale o socio sanitaria, nè il Comune ove il minore sia ospitato in affidamento familiare.
Art. 42
Azioni per la qualificazione delle prestazioni professionali e norme
di garanzia in materia di affidamenti ed acquisti di servizi e prestazioni
1.
La Regione e gli Enti locali riconoscono nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona. A tal fine, fermo restando il rispetto delle norme in materia di tutela, libertà e dignità dei lavoratori e di quelle di cui alla
legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica), con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, sono promosse azioni volte a qualificare la prestazione lavorativa, anche tramite le iniziative formative di cui all'articolo 34.
2.
I contratti d'affidamento e d'acquisto di servizi e di prestazioni garantiscono il rispetto della dignità e della qualità del lavoro, nonché il rispetto delle norme in materia di previdenza ed assistenza e, in caso di gara d'appalto, delle norme previste dalla
legge 7 novembre 2000, n. 327 (Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto).