Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Art. 50
Fondo sociale per la non autosufficienza
1. La Regione istituisce il Fondo sociale per la non autosufficienza.
2. Si considera non autosufficiente la persona anziana o disabile che non può provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.
3. La valutazione della condizione di non autosufficienza è svolta secondo criteri e modalità stabilite con direttiva adottata dal Consiglio regionale.
4. Il Fondo per la non autosufficienza finanzia le prestazioni ed i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, non sostitutivi di quelli sanitari, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie), rivolti a persone non autosufficienti, e per i quali è prevista la compartecipazione alla spesa.
5. Costituiscono fonti di finanziamento del Fondo le seguenti risorse:
a) Fondo sociale regionale;
b) Fondo sanitario regionale;
c) risorse statali finalizzate;
d) ulteriori risorse regionali provenienti dalla fiscalità generale;
e) eventuali risorse di altri soggetti.
6. Le risorse del Fondo per la non autosufficienza vengono annualmente ripartite tra i Comuni, singoli ed associati, che sottoscrivono l'accordo di programma regionale, coerente con le indicazioni definite nel Piano sociale regionale.
7. I soggetti di cui al comma 6 utilizzano le risorse assegnate secondo le procedure, le priorità e le modalità definite con direttiva del Consiglio regionale.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera b) e dall’ art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13

Espandi Indice