Titolo IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
abrogato.
Art. 54
Art. 55
1.
La rubrica dell'
articolo 12 della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 (Tutela e valorizzazione delle persone anziane. Interventi a favore di anziani non autosufficienti) è sostituita dalla seguente:
"Interventi socio- assistenziali rivolti agli anziani" .
4.
La
lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della L.R. n. 5 del 1994, a decorrere dalla data di approvazione delle direttive in materia di strumenti tecnici di valutazione e controllo dei programmi assistenziali e di individuazione del responsabile del caso, di cui all'articolo 9, comma 6 della presente legge, è così sostituita:
"a)
assicurare in collaborazione con i servizi del distretto la valutazione della situazione dell'anziano e l'accesso alla rete dei servizi, attivando per bisogni complessi lo strumento tecnico per la valutazione multidimensionale indicato dalle direttive regionali; "
5.
Il
comma 2 dell'articolo 15 della L.R. n. 5 del 1994 è così sostituito:
"2.
Il Servizio attiva gli strumenti tecnici di valutazione multidimensionale definiti dalle direttive regionali, previsti nell'accordo di programma e ne organizza le attività. " .
6.
La
lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della L.R. n. 5 del 1994 è così sostituita:
"b)
autorizza in via amministrativa l'accesso alla rete dei servizi socio-sanitari integrati sulla base delle disposizioni e certificazioni dello strumento tecnico per la valutazione multidimensionale definito dalle direttive regionali, tenuto conto delle disponibilità esistenti sul territorio e delle opzioni del cittadino; " .
abrogato.
Art. 57
1.
L'
articolo 7 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 , modificato dal
D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 ) e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
"Art. 7
Integrazione delle attività socio-assistenziali e sanitarie
1.
La Regione promuove l'integrazione delle attività socio-assistenziali di competenza dei Comuni con le attività sanitarie e socio-sanitarie di competenza delle Aziende unità sanitarie locali. I Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi in materia d'integrazione socio-sanitaria compresi nei Piani di zona previsti nella normativa regionale in materia di servizi sociali, in coerenza con le direttive regionali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 in materia di prestazioni socio-sanitarie, i modelli organizzativi ed i relativi rapporti finanziari, fondati sull'integrazione organizzativa e professionale delle rispettive competenze.
2.
Nel quadro degli accordi di cui al comma 1, i Comuni possono delegare la gestione di attività o servizi socio- assistenziali alle Aziende unità sanitarie locali, che le esercitano, di norma, in ambito distrettuale, con bilanci e contabilità separate, tenuto conto di quanto previsto dal
comma 3 dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 502 del 1992 .
3.
Le Aziende unità sanitarie locali possono partecipare, al fine di migliorare l'integrazione professionale nei servizi e favorire semplificazioni gestionali, a forme di gestione di attività e servizi socio-sanitari costituite dagli Enti locali, secondo quanto previsto dal testo unico di cui al
D.Lgs. n. 267 del 2000 . Per le partecipazioni societarie si applicano le norme di cui all'
articolo 51 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere). " .
4.
L'alinea del
comma 2 dell'articolo 11 della L.R. n. 19 del 1994 è sostituito dal seguente:
"2.
La Conferenza territoriale sociale e sanitaria assolve ai compiti ed alle funzioni di cui al comma 14 dell'articolo 3 del D.Lgs. di riordino ed alla normativa regionale in materia di servizi sociali: ".
5.
La
lettera e) del comma 2 dell'articolo 11 della L.R. n. 19 del 1994 è sostituita dalla seguente:
"e)
promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di integrazione socio-sanitaria previsti dai Piani di zona, tenuto conto delle indicazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, assicurando l'integrazione e la coerenza con i Piani per la salute previsti dal Piano sanitario regionale; ''.
Art. 58
abrogato.
Art. 60
1.
Il
comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 28 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili) è così sostituito:
"1.
La Regione concede contributi sulla spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di cittadini gravemente disabili. " .
Art. 61
1.
All'
articolo 8 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana) è aggiunto il seguente comma 5 bis:
"5 bis.
Costituisce titolo di priorità per la concessione dei contributi regionali, la previsione, nel programma di riqualificazione urbana, di interventi sociali ricompresi nel Piano di zona, da attuarsi negli ambiti oggetto dell'intervento di riqualificazione. " .
1.
Il titolo
della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del
D.P.R. 14 gennaio 1997 , nonché di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale) è così modificato:
"Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del
D.P.R. 14 gennaio 1997 "
2.
abrogato.
3.
abrogato.
abrogato.
Art. 64
Abrogazioni
1.
Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
b)
la
L.R. 12 maggio 1978, n. 16 (Contributo della Regione per l'estensione dell'assistenza farmaceutica ai pensionati delle categorie dei lavoratori autonomi, agli invalidi civili, agli invalidi di guerra e agli appartenenti alle categorie assimilate, nonché ai loro familiari a carico);
c)
la
L.R. 2 settembre 1983, n. 35 (Amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza già concentrate o amministrate dai disciolti Enti Comunali di Assistenza);
e)
la
L.R. 1 giugno 1992, n. 27 (Criteri e procedure per la depubblicizzazione ed il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Istituzioni pubbliche regionali ed infraregionale di assistenza e beneficenza).
2.
Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:
e)
l'articolo 4, i commi 1 e 2 dell'articolo 12, gli articoli 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25
della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 (Tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore di anziani non autosufficienti);
g)
gli articoli 45 e 47
della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere);
h)
il comma 3 dell'articolo 1, il comma 5 dell'articolo 2, il comma 2 dell'articolo 3, le lettere c), d), e) del comma 1 dell'articolo 15, il
comma 2 dell'articolo 16 della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del
D.P.R. 14 gennaio 1997 , nonché di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale);
Art. 65
Decorrenza delle abrogazioni
1.
L'abrogazione degli articoli 17 e 18
della L.R. n. 5 del 1994 ha effetto a decorrere dalla data di approvazione delle direttive di cui all'articolo 7, comma 5 della presente legge in materia di strumenti tecnici di valutazione e controllo dei programmi assistenziali e di individuazione del responsabile del caso.
2.
L'abrogazione del
comma 3 dell'articolo 21 della L.R. n. 5 del 1994 ha effetto a decorrere dalla data di approvazione della direttiva di cui all'articolo 12, comma 5 inerente gli assegni di cura e le abrogazioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 12 e degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 della stessa L.R. hanno effetto a decorrere dalla data di approvazione del primo Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.
Norme transitorie
1.
Fino all'approvazione della direttiva di cui all'articolo 35, comma 2, si applicano i requisiti e le disposizioni adottate in attuazione
della L.R. n. 34 del 1998 in materia di strutture residenziali e semiresidenziali socio- assistenziali e sociosanitarie.
2.
abrogato.
3.
Ai procedimenti per la concessione di contributi iniziati sulla base delle norme modificate o abrogate dalla presente legge, non ancora conclusi alla data dell'entrata in vigore della stessa, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
Agli interventi oggetto di contributi per spese di investimento di cui all'articolo 42 della
legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2 (Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, commi 6, 7 e 7 bis.
4.
abrogato.
5.
Fino alla conclusione dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della
Legge n. 328 del 2000 .
In particolare, la Regione esercita in materia le funzioni di vigilanza sugli organi, di controllo sul funzionamento generale, di approvazione di modifiche statutarie ed istituzionali, di depubblicizzazione, e i Comuni esprimono parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di interesse comunale.
Norme transitorie in materia di funzioni socio-assistenziali già di competenza provinciale
abrogato.
Art. 68
Pareri obbligatori
1.
Quando, per l'attuazione della presente legge, è prevista l'approvazione di atti da parte del Consiglio regionale, la Giunta, in sede di proposta, è tenuta ad assumere il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali.
2.
Quando, per l'attuazione della presente legge, è prevista l'approvazione di atti da parte della Giunta regionale, questa provvede, assunto il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali e sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 69
Norma finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dei capitoli afferenti le Unità previsionali di base, autorizzati dalla legge annuale di bilancio.