Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Art. 64
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a)
la L.R. 17 febbraio 1978, n. 10 (Attribuzione ai Comuni delle funzioni, dei beni e dei rapporti patrimoniali dei disciolti EE.CC.AA. ai sensi dell' articolo 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno e delle funzioni di organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza previste dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 Sito esterno);
b)
la L.R. 12 maggio 1978, n. 16 (Contributo della Regione per l'estensione dell'assistenza farmaceutica ai pensionati delle categorie dei lavoratori autonomi, agli invalidi civili, agli invalidi di guerra e agli appartenenti alle categorie assimilate, nonché ai loro familiari a carico);
c)
la L.R. 2 settembre 1983, n. 35 (Amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza già concentrate o amministrate dai disciolti Enti Comunali di Assistenza);
d)
la L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 (Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale);
e)
la L.R. 1 giugno 1992, n. 27 (Criteri e procedure per la depubblicizzazione ed il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Istituzioni pubbliche regionali ed infraregionale di assistenza e beneficenza).
2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:
a)
gli articoli 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18 e 20 della L.R. 8 aprile 1980, n. 25 (Prime norme di attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno in materia di assistenza sociale) ;
b)
i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 15, l'articolo 17-bis, il comma 4 dell'articolo 18 e l' articolo 19 della L.R. 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna);
c)
l'articolo 25 e le lettere c) e g) del comma 1 dell'articolo 28 della L.R. 14 agosto 1989, n. 27 (Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli);
d) è abrogato l' articolo 44 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7 (Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e sugli Enti dipendenti dalla Regione);
e)
l'articolo 4, i commi 1 e 2 dell'articolo 12, gli articoli 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25 della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 (Tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore di anziani non autosufficienti);
f)
l' articolo 22 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno) e successive modifiche;
g)
gli articoli 45 e 47 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere);
h)
il comma 3 dell'articolo 1, il comma 5 dell'articolo 2, il comma 2 dell'articolo 3, le lettere c), d), e) del comma 1 dell'articolo 15, il comma 2 dell'articolo 16 della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997 Sito esterno, nonché di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale);

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera b) e dall’ art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13

Espandi Indice