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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 3

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000, N. 10

(Legge di pura modifica. Vedi articoli 1, 2, 4, 6, 7, 8,9 bis, 10, 11, 12, 13, 14, 16 della L.R. 25 febbraio 2000 n.10)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 13 marzo 2003

Art. 8
2.
Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2000 la locuzione
" determinati applicando le tariffe d'estimo di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 Sito esterno
è sostituita dalla parola
" correnti "
.
4.
Il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:
"5. E' riconosciuto il diritto di prelazione ai conduttori di immobili urbani, ad uso abitativo o commerciale, e di fondi rustici. " .

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