LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 3
DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000, N. 10
(Legge di pura modifica. Vedi articoli 1, 2, 4, 6, 7, 8,9 bis, 10, 11, 12, 13, 14, 16 della L.R. 25 febbraio 2000 n.10)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 13 marzo 2003
Art. 5
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 10 del 2000
1.
Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 10 del 2000 la locuzione
" previa deliberazione della Giunta regionale di approvazione del programma di gestione "
è sostituita dalla seguente: "nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale " .
2.
Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 10 del 2000 dopo la parola
" regionali "
sono inserite le parole " e successive modificazioni " .