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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 4

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOTAZIONI ORGANICHE E DI COPERTURA DI POSTI VACANTI PER L'ANNO 2003

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 45 del 31 marzo 2003

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge hanno validità fino al 31 dicembre 2003 e si applicano alla Regione Emilia-Romagna, ai relativi Enti pubblici strumentali ed alle Aziende del Servizio sanitario regionale, al fine di concorrere al contenimento della spesa pubblica e all'ottimizzazione dell'utilizzo del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 4 dell'art.1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, le disposizioni del presente articolo si applicano alle programmazioni dei fabbisogni effettuate a partire dall'1 gennaio 2003

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