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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 4

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOTAZIONI ORGANICHE E DI COPERTURA DI POSTI VACANTI PER L'ANNO 2003

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 45 del 31 marzo 2003

Art. 2
Limite alle dotazioni organiche
1. Le determinazioni delle dotazioni organiche della Giunta e del Consiglio regionale, previste dall'articolo 10 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) sono assunte entro i limiti numerici complessivi delle rispettive dotazioni organiche vigenti alla data del 31 dicembre 2002.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 4 dell'art.1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, le disposizioni del presente articolo si applicano alle programmazioni dei fabbisogni effettuate a partire dall'1 gennaio 2003

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