Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 4

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOTAZIONI ORGANICHE E DI COPERTURA DI POSTI VACANTI PER L'ANNO 2003

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 45 del 31 marzo 2003

Art. 4
Limiti alla copertura di posti vacanti nelle Aziende del Servizio sanitario regionale e nell'ARPA
1. Le Aziende sanitarie e l'Agenzia per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) procedono alle assunzioni del personale secondo piani di spesa annuali, formulati nei limiti degli oneri corrispondenti alle dotazioni organiche vigenti al 31 dicembre 2002 e sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale, con riferimento a:
a) piano annuale degli obiettivi;
b) situazione economico-finanziaria dell'Azienda;
c) programmazione strategica aziendale.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 4 dell'art.1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, le disposizioni del presente articolo si applicano alle programmazioni dei fabbisogni effettuate a partire dall'1 gennaio 2003

Espandi Indice