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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 4

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOTAZIONI ORGANICHE E DI COPERTURA DI POSTI VACANTI PER L'ANNO 2003

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 45 del 31 marzo 2003

Art. 5
Norme di salvaguardia
1. I limiti previsti agli articoli 2 e 3 si applicano fatte salve eventuali variazioni derivanti dalla contrattazione collettiva e dai trasferimenti di personale o di risorse compensative in attuazione di conferimenti di funzioni.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 4 dell'art.1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, le disposizioni del presente articolo si applicano alle programmazioni dei fabbisogni effettuate a partire dall'1 gennaio 2003

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