LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 4
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOTAZIONI ORGANICHE E DI COPERTURA DI POSTI VACANTI PER L'ANNO 2003
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 45 del 31 marzo 2003
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 4 dell'art.1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, le disposizioni del presente articolo si applicano alle programmazioni dei fabbisogni effettuate a partire dall'1 gennaio 2003