Art. 4
(abrogato da art. 2 L.R. 20 dicembre 2013, n. 27)
Limiti alla copertura di posti vacanti nelle Aziende del Servizio sanitario regionale e nell'ARPA
abrogato
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 4 dell'art.1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, le disposizioni del presente articolo si applicano alle programmazioni dei fabbisogni effettuate a partire dall'1 gennaio 2003