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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 5

RIDEFINIZIONE DELLE FUNZIONI ERVET. MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 1993, N. 25 (NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO - ERVET SPA)

(Legge di pura modifica. Vedi articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8,9, 10 e 12 della L.R. 13 maggio 1993 n. 25)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 45 del 31 marzo 2003

Art. 2
1.
L'articolo 3 della l.r. n. 25/1993 è così sostituito:
" Art. 3
Oggetto
1. La Società, di cui la Regione è azionista di maggioranza, rivolge il suo impegno, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra Regione, Province e Comuni, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale, in particolare nei seguenti ambiti di iniziative:
a) attuazione di programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell'Unione europea; prestazione e assistenza tecnica e servizi all'amministrazione regionale e degli enti locali in tali ambiti; promozione e coordinamento di agenzie e iniziative per lo sviluppo territoriale degli enti locali;
b) gestione di azioni della Regione presso le sedi comunitarie o organismi nazionali o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre Regioni europee o italiane;
c) assistenza tecnica ai programmi o progetti di cooperazione allo sviluppo;
d) sviluppo di azioni per la promozione di investimenti anche esteri nel territorio regionale;
e) assistenza tecnica alla pubblica amministrazione regionale e agli enti locali per la partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per:
1) la realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo economico e il territorio;
2) la promozione del partenariato di soggetti pubblici e privati anche con l'adozione di azioni congiunte o coordinate di finanza di progetto; l'adozione e l'applicazione di metodologie di valutazione di progetti di opere e lavori pubblici anche con l'adozione di finanza di progetto;
f) prestazione di assistenza tecnica alla Regione e agli enti locali per l'analisi e la documentazione sull'economia e la società regionale; per l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio di politiche e iniziative regionali.
2. La Società può promuovere e partecipare, anche in collaborazione con altri soggetti operanti nell'economia regionale, ad iniziative di fondi di investimento destinate a progetti di qualificazione territoriale. La Regione può promuovere altresì la partecipazione, per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico), a società di gestione del risparmio aventi le caratteristiche di cui al provvedimento della Banca d'Italia del 18 luglio 2001 (Capitale minimo delle società di gestione del risparmio) e ai relativi fondi chiusi d'investimento. Nei casi indicati la partecipazione si realizzerà, ai fini della necessaria distinzione rispetto alle attività di cui al comma 1, mediante specifiche operazioni di scorporo o scissione.
3. ERVET s.p.a. può acquisire o rilevare quote in società partecipate dalla Regione. " .

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