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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 5

RIDEFINIZIONE DELLE FUNZIONI ERVET. MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 1993, N. 25 (NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO - ERVET SPA)

(Legge di pura modifica. Vedi articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8,9, 10 e 12 della L.R. 13 maggio 1993 n. 25)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 45 del 31 marzo 2003

Art. 3
1.
L'articolo 4 della l.r. n. 25/1993 è così sostituito:
" Art. 4
Modalità di intervento
1. La Società, in conformità agli obiettivi e per la realizzazione degli scopi di cui all'articolo 3, svolge la propria attività :
a) attraverso la gestione di programmi di Regione, enti locali o altri enti pubblici della regione;
b) partecipando ad iniziative o associandosi, con enti, istituti, società, organismi pubblici e privati che abbiano scopi analoghi od affini al proprio. " .

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