Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 5

RIDEFINIZIONE DELLE FUNZIONI ERVET. MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 1993, N. 25 (NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO - ERVET SPA)

(Legge di pura modifica. Vedi articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8,9, 10 e 12 della L.R. 13 maggio 1993 n. 25)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 45 del 31 marzo 2003

Art. 4
1.
L'articolo 6 della l.r. n. 25/1993 è così sostituito:
" Art. 6
Attività della Società
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stipula un'apposita convenzione, di norma triennale, con ERVET s.p.a. Nella convenzione è indicato il programma delle attività affidate dalla Regione alla Società. La convenzione disciplina:
a) le modalità e le procedure di conferimento alla Società dei finanziamenti connessi alle attività di cui al presente articolo, nell'ambito delle disponibilità finanziarie autorizzate dal bilancio regionale;
b) il sistema di rendicontazione e di analisi di risultato delle attività svolte;
c) le verifiche che la Regione può svolgere in corso d'opera e a consuntivo.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva, entro il 31 dicembre, il programma annuale di attività che la Società presenta entro il 31 ottobre di ogni anno, con relativo piano finanziario, in attuazione di quanto indicato al comma 1 e comprensivo di tutte le iniziative della Società.
3. Il programma annualmente approvato può essere integrato o variato dalla Giunta regionale, in accordo con la Società.
4. La Giunta regionale presenta una relazione annuale al Consiglio regionale sull'attività svolta dalla Società. ".

Espandi Indice