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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 5

RIDEFINIZIONE DELLE FUNZIONI ERVET. MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 1993, N. 25 (NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO - ERVET SPA)

(Legge di pura modifica. Vedi articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8,9, 10 e 12 della L.R. 13 maggio 1993 n. 25)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 45 del 31 marzo 2003

Art. 5
1.
I commi 3 e 4 dell'articolo 9 della l.r. n. 25/1993 sono così sostituti:
"3. Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di sette componenti, tra cui il presidente, che è nominato direttamente dall'assemblea dei soci. Il Consiglio di amministrazione può delegare ad un suo componente parte dei propri poteri con esclusione delle attribuzioni indicate negli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447 del codice civile. Il Consiglio di amministrazione può determinare la nomina di un direttore della Società. " .

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