Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 5

RIDEFINIZIONE DELLE FUNZIONI ERVET. MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 1993, N. 25 (NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO - ERVET SPA)

(Legge di pura modifica. Vedi articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8,9, 10 e 12 della L.R. 13 maggio 1993 n. 25)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 45 del 31 marzo 2003

Art. 8
Disposizioni transitorie
1. Gli articoli 6 e 7 della l.r. n. 25/1993, nel testo previgente alla presente legge, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2003.
2. Le lettere e) ed f) dell'articolo 3 della l.r. n. 25/1993, nel testo previgente alla presente legge, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2003.
3. Per attuare le nuove funzioni indicate nella presente legge, entro sei mesi dalla sua approvazione, ERVET s.p.a. predispone un piano industriale e un programma di ricollocazione delle proprie partecipazioni nelle società controllate e partecipate che la Giunta approva, sentita la competente Commissione consiliare. Entro lo stesso termine ERVET s.p.a. adeguerà, per quanto occorra, il proprio statuto sociale alle norme della presente legge.

Espandi Indice