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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 5

RIDEFINIZIONE DELLE FUNZIONI ERVET. MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 1993, N. 25 (NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO - ERVET SPA)

(Legge di pura modifica. Vedi articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8,9, 10 e 12 della L.R. 13 maggio 1993 n. 25)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 45 del 31 marzo 2003

Art. 9
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri relativi alla attuazione della convenzione, di norma triennale, di cui all'articolo 4, e agli oneri derivanti dall'attuazione del Piano e del Programma di riorganizzazione di ERVET s.p.a., di cui all'articolo 8, comma 2, si fa fronte mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità, in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

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