Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 5

RIDEFINIZIONE DELLE FUNZIONI ERVET. MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 1993, N. 25 (NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO - ERVET SPA)

(Legge di pura modifica. Vedi articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8,9, 10 e 12 della L.R. 13 maggio 1993 n. 25)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 45 del 31 marzo 2003

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 della l.r. n. 25/1993
Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. n. 25/1993
Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. n. 25/1993
Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. n. 25/1993
Art. 5 - Modifica dell'articolo 9 della l.r. n. 25/1993
Art. 6 - Modifica dell'articolo 12 della l.r. n. 25/ 1993
Art. 7 - Abrogazioni
Art. 8 - Disposizioni transitorie
Art. 9 - Disposizione finanziaria
Art. 10 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 (Norme per la riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - ERVET spa) è così sostituito:
"1. L'ERVET SpA assume la denominazione di ERVET - Emilia Romagna - Valorizzazione economica territorio SpA" .
Art. 2
1.
L'articolo 3 della l.r. n. 25/1993 è così sostituito:
" Art. 3
Oggetto
1. La Società, di cui la Regione è azionista di maggioranza, rivolge il suo impegno, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra Regione, Province e Comuni, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale, in particolare nei seguenti ambiti di iniziative:
a) attuazione di programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell'Unione europea; prestazione e assistenza tecnica e servizi all'amministrazione regionale e degli enti locali in tali ambiti; promozione e coordinamento di agenzie e iniziative per lo sviluppo territoriale degli enti locali;
b) gestione di azioni della Regione presso le sedi comunitarie o organismi nazionali o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre Regioni europee o italiane;
c) assistenza tecnica ai programmi o progetti di cooperazione allo sviluppo;
d) sviluppo di azioni per la promozione di investimenti anche esteri nel territorio regionale;
e) assistenza tecnica alla pubblica amministrazione regionale e agli enti locali per la partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per:
1) la realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo economico e il territorio;
2) la promozione del partenariato di soggetti pubblici e privati anche con l'adozione di azioni congiunte o coordinate di finanza di progetto; l'adozione e l'applicazione di metodologie di valutazione di progetti di opere e lavori pubblici anche con l'adozione di finanza di progetto;
f) prestazione di assistenza tecnica alla Regione e agli enti locali per l'analisi e la documentazione sull'economia e la società regionale; per l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio di politiche e iniziative regionali.
2. La Società può promuovere e partecipare, anche in collaborazione con altri soggetti operanti nell'economia regionale, ad iniziative di fondi di investimento destinate a progetti di qualificazione territoriale. La Regione può promuovere altresì la partecipazione, per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico), a società di gestione del risparmio aventi le caratteristiche di cui al provvedimento della Banca d'Italia del 18 luglio 2001 (Capitale minimo delle società di gestione del risparmio) e ai relativi fondi chiusi d'investimento. Nei casi indicati la partecipazione si realizzerà, ai fini della necessaria distinzione rispetto alle attività di cui al comma 1, mediante specifiche operazioni di scorporo o scissione.
3. ERVET s.p.a. può acquisire o rilevare quote in società partecipate dalla Regione. " .
Art. 3
1.
L'articolo 4 della l.r. n. 25/1993 è così sostituito:
" Art. 4
Modalità di intervento
1. La Società, in conformità agli obiettivi e per la realizzazione degli scopi di cui all'articolo 3, svolge la propria attività :
a) attraverso la gestione di programmi di Regione, enti locali o altri enti pubblici della regione;
b) partecipando ad iniziative o associandosi, con enti, istituti, società, organismi pubblici e privati che abbiano scopi analoghi od affini al proprio. " .
Art. 4
1.
L'articolo 6 della l.r. n. 25/1993 è così sostituito:
" Art. 6
Attività della Società
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stipula un'apposita convenzione, di norma triennale, con ERVET s.p.a. Nella convenzione è indicato il programma delle attività affidate dalla Regione alla Società. La convenzione disciplina:
a) le modalità e le procedure di conferimento alla Società dei finanziamenti connessi alle attività di cui al presente articolo, nell'ambito delle disponibilità finanziarie autorizzate dal bilancio regionale;
b) il sistema di rendicontazione e di analisi di risultato delle attività svolte;
c) le verifiche che la Regione può svolgere in corso d'opera e a consuntivo.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva, entro il 31 dicembre, il programma annuale di attività che la Società presenta entro il 31 ottobre di ogni anno, con relativo piano finanziario, in attuazione di quanto indicato al comma 1 e comprensivo di tutte le iniziative della Società.
3. Il programma annualmente approvato può essere integrato o variato dalla Giunta regionale, in accordo con la Società.
4. La Giunta regionale presenta una relazione annuale al Consiglio regionale sull'attività svolta dalla Società. ".
Art. 5
1.
I commi 3 e 4 dell'articolo 9 della l.r. n. 25/1993 sono così sostituti:
"3. Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di sette componenti, tra cui il presidente, che è nominato direttamente dall'assemblea dei soci. Il Consiglio di amministrazione può delegare ad un suo componente parte dei propri poteri con esclusione delle attribuzioni indicate negli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447 del codice civile. Il Consiglio di amministrazione può determinare la nomina di un direttore della Società. " .
Art. 6
1.
Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. n. 25/1993 è sostituito dal seguente:
"2. Le modifiche della quota di partecipazione azionaria regionale sono stabilite con legge regionale, fermo restando il mantenimento della quota azionaria maggioritaria della Regione. " .
Art. 7
Abrogazioni
1.
Sono abrogati gli articoli 7, 8 e 10 della l.r. n. 25/1993.
Art. 8
Disposizioni transitorie
1. Gli articoli 6 e 7 della l.r. n. 25/1993, nel testo previgente alla presente legge, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2003.
2. Le lettere e) ed f) dell'articolo 3 della l.r. n. 25/1993, nel testo previgente alla presente legge, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2003.
3. Per attuare le nuove funzioni indicate nella presente legge, entro sei mesi dalla sua approvazione, ERVET s.p.a. predispone un piano industriale e un programma di ricollocazione delle proprie partecipazioni nelle società controllate e partecipate che la Giunta approva, sentita la competente Commissione consiliare. Entro lo stesso termine ERVET s.p.a. adeguerà, per quanto occorra, il proprio statuto sociale alle norme della presente legge.
Art. 9
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri relativi alla attuazione della convenzione, di norma triennale, di cui all'articolo 4, e agli oneri derivanti dall'attuazione del Piano e del Programma di riorganizzazione di ERVET s.p.a., di cui all'articolo 8, comma 2, si fa fronte mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità, in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 10
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Espandi Indice