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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 6

TRASFERIMENTO DI STRADE ED OPERE DI VIABILITÀ EX ERSA - INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1 APRILE 1993, N. 18 (SOPPRESSIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO PER L'EMILIA-ROMAGNA - ERSA. MODIFICAZIONI ALLA L.R. 18 AGOSTO 1984, N. 44, RECANTE NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 45 del 31 marzo 2003

Argomenti:
- Amministrazione regionale-> Enti ed Aziende soppressi

INDICE

Art. 1 - Trasferimento della proprietà di strade
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Trasferimento della proprietà di strade
1. La presente legge integra la legge regionale 1 aprile 1993, n. 18 (Soppressione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia-Romagna - ERSA. Modificazioni alla L.R. 18 agosto 1984, n. 44, recante norme per l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della Regione) al fine di completare il processo di trasferimento delle strade ed opere di viabilità conseguente alla soppressione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia-Romagna (ERSA).
2. Il responsabile della struttura organizzativa competente in materia di demanio e patrimonio provvede con propri atti ad individuare le strade ed opere di viabilità non classificate di uso pubblico.
3.
All'articolo 14 della legge regionale n. 18 del 1993, come modificato dall'articolo 42 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 38 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005), dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. È autorizzato il trasferimento, a titolo gratuito e con oneri a carico del bilancio regionale, della proprietà delle strade ed opere di viabilità non classificate ad uso pubblico, a favore dei proprietari dei terreni latistanti. La Giunta regionale può affidare l'espletamento di tali attività alle Province ed ai Comuni competenti per territorio, con la contestuale attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti.".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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