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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 20 del 12 febbraio 2010

Art. 20
Commercializzazione di servizi turistici
1. Non sono soggette alla specifica disciplina della presente legge le imprese fornitrici di singoli servizi turistici, la cui attività sia disciplinata dalle relative normative di settore.
2. I fornitori di un singolo servizio turistico attinente a viaggi e soggiorni, con particolare riguardo ai trasporti e alla ricettività, possono esercitare le attività di prenotazione e commercializzazione del proprio prodotto:
a) direttamente, attraverso la propria organizzazione strutturale;
b) mediante affidamento della gestione delle suddette attività ad un organismo associativo, consortile, cooperativo o societario, costituito dall'aggregazione di fornitori del singolo medesimo servizio turistico;
c) mediante affidamento della gestione di specifiche attività di prenotazione e vendita del singolo e medesimo servizio, con apposito contratto di concessione ad imprenditori abilitati allo svolgimento di tali attività.
3. Per i soggetti indicati al comma 2 è espressamente escluso l'esercizio delle attività proprie di agenzia di viaggio indicate all'articolo 2.
4. I raggruppamenti di cui all'articolo 13, comma 6 della legge regionale n. 7 del 1998 possono esercitare l'attività di commercializzazione solo ed esclusivamente per la vendita integrata dei singoli servizi turistici forniti dalle imprese aderenti ai medesimi raggruppamenti nell'ambito dei progetti presentati e ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 13, comma 5 della legge regionale n. 7 del 1998. L'esercizio di tale attività comporta l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione all'attività svolta, così come previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 111 del 1995 Sito esterno. Per tali raggruppamenti è espressamente escluso l'esercizio delle attività proprie di agenzia di viaggio indicate all'articolo 2.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano in tutti i casi in cui si configuri l'attività di commercializzazione di pacchetti turistici, così come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 111 del 1995 Sito esterno.

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