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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 20 del 12 febbraio 2010

Titolo IV
SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE. SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 22
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. La Provincia dispone la sospensione dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo per un periodo da un minimo di sette giorni ad un massimo di sei mesi:
a) qualora vengano esercitate attività difformi da quelle autorizzate;
b) qualora non vengano rispettati i termini temporali per le licenze a carattere stagionale di cui all'articolo 5, comma 5;
c) qualora vengano accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi e ripetute violazioni delle norme previste dalla direttiva n. 90/314/CEE recepita con decreto legislativo n. 111 del 1995 Sito esterno e dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, recepita con l'articolo 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 Sito esterno (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994);
d) qualora l'agenzia non provveda al reintegro del deposito cauzionale nei termini previsti;
e) qualora l'agenzia non comunichi alla Provincia entro cinque giorni la cessazione per qualsiasi causa dell'attività del direttore tecnico indicato nell'autorizzazione provinciale, ovvero qualora non provveda alla sostituzione del direttore tecnico stesso entro il termine assegnato dalla Provincia;
f) qualora venga accertato che l'attività dell'agenzia o dei suoi responsabili risulti pregiudizievole per l'immagine dell'offerta turistica regionale in conseguenza di gravi inadempimenti che investono i rapporti con operatori turistici a livello nazionale o internazionale.
2. La Provincia dispone la revoca dell'autorizzazione:
a) qualora, trascorso il periodo massimo di sospensione previsto al comma 1, l'agenzia non provveda all'eliminazione delle irregolarità che hanno dato causa alla sospensione medesima o non ottemperi alle disposizioni della Provincia, entro l'ulteriore termine assegnato dalla Provincia stessa a pena di revoca dell'autorizzazione;
b) nel caso di condanna per reati connessi all'esercizio delle attività di agenzia di viaggio e turismo.
3. La Provincia dispone, altresì, la sospensione o la revoca della autorizzazione nel caso previsto dall'articolo 23, comma 2.
4. La Provincia dispone la decadenza dall'autorizzazione nei casi previsti dalla presente legge.
Art. 23
Sanzioni amministrative
1. Fatte salve le sanzioni previste dal codice penale ove il fatto costituisca reato, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 500,00 Euro a 1.500,00 Euro:
a) chiunque intraprenda e svolga in forma continuativa od occasionale le attività di cui all'articolo 2 senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione;
b) chiunque svolga attività diverse da quelle autorizzate;
c) le associazioni di cui agli articoli 18 e 19 che effettuino attività in modo difforme da quella prevista dalla presente legge, e a favore di non associati;
d) chiunque pubblichi o diffonda programmi di viaggio in contrasto con le norme contenute nella presente legge o non rispetti i contenuti dei propri programmi nell'esecuzione dei contratti di viaggio;
e) i fornitori o loro rappresentanti dei pacchetti turistici o dei singoli servizi turistici che diffondano i programmi ed opuscoli o sottoscrivano contratti in violazione delle disposizioni di cui alla Direttiva n. 93/13/CEE recepita ed attuata con Legge n. 52 del 1996 Sito esterno.
2. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 1, lettere b), d) ed e), l'autorizzazione provinciale può essere sospesa per un periodo da un minimo di sette giorni ad un massimo di sei mesi e successivamente revocata.
3. Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente legge regionale è presentato alla Provincia competente per territorio, alla quale sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative dalla Provincia stessa irrogate.

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