LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 9
(sostituito da art. 29 L.R. 27 giugno 2014, n. 7)
Requisiti strutturali
1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali o sedi secondarie devono possedere i seguenti requisiti strutturali:
a) locali idonei ai sensi della normativa vigente;
b) insegne visibili dell'attività dell'impresa;
c) attrezzature tecnologiche adeguate alle attività da esercitare.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), non sono richiesti per le agenzie che operano esclusivamente in via telematica.