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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)

Art. 15

(modificate lett. k), m), o) al comma 1, modificati commi 2, 4 e 5 da art. 34 L.R. 27 giugno 2014, n. 7, successivamente sostituito comma 2 da art. 17 L.R. 25 marzo 2016, n. 4)

Pacchetti turistici, programmi di viaggio e opuscoli informativi
1. I programmi concernenti viaggi, crociere, gite ed escursioni, con o senza prestazioni relative al soggiorno, prodotti e organizzati da agenzie di viaggio e turismo, sia per il territorio nazionale che per l'estero, devono contenere, ai fini della loro pubblicazione e diffusione sotto forma di opuscolo ufficiale, indicazioni precise ed esplicite su:
a) soggetto produttore e organizzatore;
b) date di svolgimento;
c) durata complessiva e numero dei pernottamenti;
d) quote di partecipazione con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi con menzione di quelli esclusi, ed eventuale acconto da versare all'atto d'iscrizione nonché le scadenze per il versamento del saldo;
e) qualità e quantità dei servizi forniti, con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatori e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori, e per quanto concerne l'albergo o altro tipo di alloggio, devono essere indicate l'ubicazione, la categoria o classificazione o livello di comfort;
f) termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;
g) condizioni di rimborso di quote pagate, sia per rinuncia o per recesso del cliente, che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia, o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;
h) periodo di validità del programma;
i) estremi della garanzia assicurativa di cui all'articolo 14 con l'indicazione dei rischi coperti;
j) numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data massima entro la quale deve essere comunicato l'eventuale annullamento all'utente dei servizi turistici;
k) estremi della SCIA;
l) misure igieniche e sanitarie richieste nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti necessarie all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni previste dai programmi di viaggio;
m) dichiarazione che il contratto è sottoposto alle disposizioni della presente legge e della Direttiva n. 90/314/CEE, nonché del decreto legislativo n. 79 del 2011;
n) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia danni di cui all'articolo 17;
o) avvertenze obbligatorie previste dall'articolo 16 della Legge 3 agosto 1998, n. 269 Sito esterno (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù) e dall'articolo 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet).
2. Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio. Il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell'esatto adempimento. A tal scopo il programma è posto a disposizione dei consumatori. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a far pervenire al Comune o all'Unione di Comuni bozza delle pubblicazioni di cui al presente articolo. Eventuali rilievi del Comune o dell'Unione di Comuni relativi alla regolarità delle pubblicazioni devono pervenire all'agenzia di viaggio interessata entro venti giorni dal ricevimento della bozza di stampa, fatta salva ogni ulteriore e successiva verifica in ordine alla corrispondenza tra le pubblicazioni stesse e le prestazioni effettuate. Trascorso tale termine senza rilievi da parte del Comune o dell'Unione di Comuni, la diffusione può essere effettuata. La pubblicità dei programmi, in qualsiasi forma realizzata, deve contenere l'esplicito riferimento ai corrispondenti programmi inviati al Comune o all'Unione di Comuni.
3. I programmi, ed opuscoli relativi all'offerta al pubblico di singoli servizi turistici, ovvero i relativi contratti ove previsti, devono contenere gli elementi pertinenti allo specifico servizio offerto indicati nella Convenzione Internazionale sui contratti di viaggio (CCV) di cui alla Legge n. 1084 del 1977 Sito esterno e successive integrazioni e modifiche.
4. Il programma di viaggio deve indicare gli organismi ai quali il turista può rivolgersi in caso di eventuali controversie e il numero telefonico per l'assistenza o numero verde, che può essere predisposto sia dall'organizzazione del viaggio ovvero sia anche dagli organismi di tutela del turista promossi da associazione/i dei consumatori ammesse nel Consiglio nazionale dei consumatori utenti di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) o nel registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti).
5. I programmi di viaggio oggetto del presente articolo, quando diffusi per via telematica, sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L.15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno) che regolamenta le vendite per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione nonché alla disciplina di cui agli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 del decreto legislativo n. 206 del 2005.

Note del Redattore:

(il riferimento all'art. 5 della L.R. 4 marzo 1998 n. 7 è da intendersi quale riferimento all'art. 5 della L.R. 25 marzo 2016, n. 4 e i riferimenti all'art. 14 della L.R. 4 marzo 1998 n. 7 sono da intendersi quali riferimenti all'art. 13 della L.R. 25 marzo 2016, n. 4 come stabilito dall'art. 18 della stessa legge)

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