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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)

Art. 3

(inserito comma 1 bis. da art. 24 L.R. 27 giugno 2014, n. 7)

Attività accessorie delle agenzie di viaggio e turismo
1. Le agenzie di viaggio e turismo possono svolgere in forma non esclusiva e nel rispetto delle specifiche norme di settore che le regolano, oltre alle attività distintive di cui all'articolo 2, anche le seguenti attività accessorie:
a) la prenotazione, la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei e altri tipi di trasporto;
b) l'accoglienza dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e, in ogni caso, l'informazione e l'assistenza ai propri clienti;
c) la prenotazione di servizi ricettivi e di albergo nonché di ristorazione, ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
d) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche nonché l'attività di educazione al viaggio e al turismo responsabile, di sensibilizzazione al rispetto della persona e dell'ambiente naturale anche attraverso la distribuzione di appositi materiali informativi;
e) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
f) l'inoltro, il ritiro e il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
g) la prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
h) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;
i) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazione, di polizze a garanzia dell'annullamento del viaggio, degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
j) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrative, video e cd rom turistici nonché di souvenir, magliette e altri articoli inerenti l'attività delle agenzie di viaggio;
k) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
l) l'organizzazione delle attività congressuali, convegnistiche e fieristiche;
m) ogni altra attività concernente la prestazione di servizi turistici.
1 bis. Alle agenzie di viaggio e turismo è consentito altresì lo svolgimento di ulteriori attività, nell'osservanza delle rispettive norme di settore, purché l'attività di agenzia di viaggio e turismo sia prevalente rispetto alle altre. La prevalenza è valutata sulla base del numero di addetti e del fatturato.

Note del Redattore:

(il riferimento all'art. 5 della L.R. 4 marzo 1998 n. 7 è da intendersi quale riferimento all'art. 5 della L.R. 25 marzo 2016, n. 4 e i riferimenti all'art. 14 della L.R. 4 marzo 1998 n. 7 sono da intendersi quali riferimenti all'art. 13 della L.R. 25 marzo 2016, n. 4 come stabilito dall'art. 18 della stessa legge)

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