LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 24
Abrogazioni
1.
La legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo) è abrogata.
2.
L'articolo 92 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è abrogato.
3.
Il riferimento agli articoli 10 e 16 della legge regionale n. 23 del 1997 contenuto nella Tabella A di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 38 (Adeguamento dell'ordinamento regionale all'introduzione dell'Euro) è abrogato.
4.
La legge regionale 10 dicembre 2001, n. 46 (Modifiche alla L.R. 26 luglio 1997, n. 23 "Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo") è abrogata.
Art. 25
Norma transitoria
1. Nella fase di prima applicazione, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 devono regolarizzare la loro posizione relativamente a quanto previsto dall'articolo 13, presentando apposita domanda alla Provincia.
Art. 26
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 17 si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposita unità previsionale di base e relativo capitolo che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) con apposito atto della Giunta regionale.
Note del Redattore:
(il riferimento all'art. 5 della L.R. 4 marzo 1998 n. 7 è da intendersi quale riferimento all'art. 5 della L.R. 25 marzo 2016, n. 4 e i riferimenti all'art. 14 della L.R. 4 marzo 1998 n. 7 sono da intendersi quali riferimenti all'art. 13 della L.R. 25 marzo 2016, n. 4 come stabilito dall'art. 18 della stessa legge)