LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Vedi articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 bis, 14 ter, 16, 17, 18, 19, 21,22, 23, rubrica del titolo lll, 24, 25, 26, rubrica del capoll del titolo lll, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 bis, 34, 37,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 della L.R. 2 ottobre 1998 n. 30)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 28 aprile 2003
Art. 36
Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 30 del 1998
2.
Al comma 5 dell'articolo 39 della legge regionale n. 30 del 1998 le parole
" normativa vigente "
sono sostituite dalle parole " disposizioni vigenti in materia " .
3.
Dopo il comma 5 dell'articolo 39 della legge regionale n. 30 del 1998 sono inseriti i seguenti commi:
"5 bis. Gli enti locali e le loro agenzie, in attuazione degli indirizzi per il sistema tariffario integrato di bacino, possono autorizzare tariffe speciali per utenti specifici o servizi particolari, oltre che in occasione di particolari situazioni ambientali. Inoltre, al fine di favorire l'uso del trasporto pubblico, possono autorizzare accordi tariffari speciali con consumatori collettivi (enti e aziende pubbliche e private, scuole, università).
5 ter. Comunque, qualora le entrate da tariffe non raggiungano il 35 per cento dei costi dei servizi del bacino provinciale o i costi risultino superiori alle previsioni, Province e Comuni sono tenuti a integrare le entrate per garantire il pareggio del bilancio sulla base dei contratti di servizio e degli accordi sottoscritti. " .