LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Vedi articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 bis, 14 ter, 16, 17, 18, 19, 21,22, 23, rubrica del titolo lll, 24, 25, 26, rubrica del capoll del titolo lll, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 bis, 34, 37,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 della L.R. 2 ottobre 1998 n. 30)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 28 aprile 2003
Art. 8
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1998
2.
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1998, dopo la parola:
" salvaguardia "
sono aggiunte le parole: " , al potenziamento " .
3.
Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1998, è aggiunta la seguente lettera c bis):
"c bis) a una immagine omogenea, coordinata ed identificabile del servizio pubblico, dei mezzi, delle fermate e dell'informazione; " .
4.
La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituita dalla seguente:
"f) alla promozione di soluzioni che concorrano alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione dei consumi energetici, alla vivibilità delle aree urbane, extraurbane e delle zone sensibili, favorendo l'introduzione di tecnologie innovative anche in coerenza con gli obblighi assunti a livello statale ed internazionale; " .
5.
La lettera h) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituita dalla seguente:
"h) agli esiti della consultazione con gli enti locali, con le organizzazioni sindacali, con le associazioni di categoria, dei consumatori e ambientaliste; " .
6.
Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1998, sono aggiunte le seguenti lettere i bis) e i ter):
"i bis) a garantire e facilitare il pendolarismo scolastico e lavorativo, la fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso prioritariamente alle strutture sociosanitarie e amministrative;
i ter) a servire il territorio delle Comunità montane e le aree a bassa frequentazione. " .
7.
Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1998, dopo la parola:
" locale "
sono soppresse le seguenti: " ai sensi della L.R. 19 luglio 1997, n. 22