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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003

Art. 56
1.
Il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 Sito esterno) è sostituito dal seguente:
"4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo. " .

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