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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO
Espandere area tit2 Titolo II - SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Espandere area tit3 Titolo III - SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Espandere area tit4 Titolo IV - RIORDINO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA. AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA
Espandere area tit5 Titolo V - STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE, LA CONCERTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE
Espandere area tit6 Titolo VI - STRUMENTI PER LA REGOLAZIONE E LA QUALITA' DEL SISTEMA INTEGRATO
Espandere area tit7 Titolo VII - RISORSE E FINANZIAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO
Espandere area tit8 Titolo VIII - SISTEMA DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
Espandere area tit9 Titolo IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO
Art. 1
Oggetto della riforma
1. La presente legge, ispirandosi ai principi ed ai valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in armonia con la legge 8 novembre 2000, n. 328 Sito esterno (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) ed in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), detta norme per la promozione della cittadinanza sociale, dei diritti e delle garanzie ad essa correlati, per la definizione e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
2. Gli interventi ed i servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali, di seguito denominato sistema integrato, sono volti a garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza sociale, a prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza, da difficoltà economiche.
3. Gli interventi ed i servizi del sistema integrato comprendono:
a) prestazioni ed attività socio-assistenziali, finalizzate alla promozione sociale ed a sostenere, affiancare ed aiutare le persone e le famiglie attraverso la predisposizione ed erogazione di servizi e di prestazioni economiche;
b) prestazioni ed attività socio-sanitarie, caratterizzate da percorsi assistenziali integrati per rispondere ai bisogni di salute delle persone che necessitano unitariamente di prestazioni sanitarie e socio-assistenziali.
Art. 2
Principi della legge
1. La Regione e gli Enti locali, al pari dello Stato ed in attuazione degli articoli 3, 38 e 120 della Costituzione, garantiscono l'insieme dei diritti e delle opportunità volte allo sviluppo ed al benessere dei singoli e delle comunità, nonchè assicurano il sostegno ai progetti di vita delle persone e delle famiglie.
2. Al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizione di non autosufficienza, da difficoltà economiche, la Regione e gli Enti locali realizzano un sistema integrato di interventi e servizi sociali con il concorso dei soggetti della cooperazione sociale, dell'associazionismo di promozione sociale e del volontariato, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle Fondazioni, degli Enti di patronato e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della legge n. 328 del 2000 Sito esterno.
3. Il sistema integrato ha carattere di universalità, si fonda sui principi di cooperazione e promozione della cittadinanza sociale ed opera per assicurare il pieno rispetto dei diritti ed il sostegno della responsabilità delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali. Per l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione Sito esterno, la Regione e gli Enti locali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, sulla base del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione Sito esterno stessa.
4. La presente legge riconosce, promuove e sostiene:
a) la centralità delle comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le persone, le istituzioni, le famiglie, le organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;
b) il valore ed il ruolo delle famiglie, quali ambiti di relazioni significative per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona, attraverso il perseguimento della condivisione delle responsabilità tra donne e uomini;
c) la partecipazione attiva dei cittadini, delle organizzazioni di rappresentanza sociale, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti, assumendo il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le organizzazioni sindacali;
d) le iniziative di reciprocità e di auto aiuto delle persone e delle famiglie che svolgono compiti di cura;
e) l'autonomia e la vita indipendente, con particolare riferimento al sostegno alle scelte di permanenza al proprio domicilio delle persone in condizioni di non autosufficienza o con limitata autonomia;
f) il diritto all'educazione ed all'armonico sviluppo psico- fisico dei minori, nel rispetto del diritto alla partecipazione alle scelte che li riguardano.
Art. 3
Sistema integrato di interventi e servizi sociali
1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali, di seguito indicato come sistema integrato, si realizza secondo le seguenti finalità e principi:
a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
b) prevenzione, contrasto e rimozione delle cause del disagio e dell'emarginazione sociale, anche attraverso strategie attive e promozionali basate sulla formazione e sull'accesso al lavoro;
c) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie;
d) sviluppo e qualificazione dei servizi sociali, anche attraverso la valorizzazione delle professioni sociali;
e) concertazione e cooperazione tra i diversi soggetti istituzionali e tra questi ed i soggetti indicati all'articolo 2, comma 2;
f) integrazione delle politiche sociali con le altre politiche, in particolare con quelle sanitarie, educative, formative, del lavoro, culturali, urbanistiche ed abitative.
2. Il sistema integrato si realizza avvalendosi delle risorse, anche non finanziarie, della Regione, degli Enti locali e di tutti i soggetti di cui all'articolo 2 che concorrono alla realizzazione dei Piani di zona.
3. Il sistema integrato garantisce sul territorio regionale i livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni come definiti all'articolo 6.
Art. 4
Diritto alle prestazioni
1. Hanno diritto ad accedere alle prestazioni ed ai servizi del sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno personale e familiare, indipendentemente dalle condizioni economiche:
a) i cittadini italiani;
b) i cittadini dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
c) gli stranieri, i minori stranieri ed i soggetti di cui agli articoli 18 e 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) , nonchè gli apolidi.
2. L'assistenza ai soggetti di cui al comma 1 è garantita dal Comune di residenza.
3. Il diritto agli interventi ed alle prestazioni si estende alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale, limitatamente a quelli non differibili. L'assistenza è garantita dal Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità d'intervento.
4. Il Consiglio regionale stabilisce con propria direttiva le modalità di attribuzione degli oneri, anche economici, nel caso in cui la persona assistita sia residente in un Comune diverso da quello ove si svolge l'intervento socio- assistenziale o socio-sanitario, fermo restando che, di norma, agli effetti del presente articolo non è da considerarsi Comune di residenza quello nel quale la persona si trovi ricoverata in struttura socio assistenziale o socio sanitaria, nè il Comune ove il minore sia ospitato in affidamento familiare.
Titolo II
SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Capo I
Sistema locale dei servizi sociali a rete
Art. 5
Interventi e servizi del sistema locale dei servizi sociali a rete
1. I Comuni promuovono e garantiscono, nei modi e nelle forme indicate agli articoli 15, 16 e 17, la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, al fine di dare risposta ai bisogni sociali della popolazione.
2. Il sistema locale si compone di un insieme di servizi ed interventi progettati e realizzati in maniera integrata e coordinata nei diversi settori che riguardano la vita sociale, dai diversi soggetti pubblici e privati di cui alla presente legge.
3. Per l'individuazione dell'ambito associativo e per la localizzazione dei servizi, i Comuni perseguono prioritariamente l'obiettivo di facilitare l'accessibilità da parte delle persone, tenendo conto, in particolar modo, delle esigenze della popolazione anziana e dei disabili, nonchè delle esigenze di tutela dei minori.
4. I servizi e gli interventi del sistema locale comprendono in particolare:
a) consulenza e sostegno alle famiglie ed a chi assume compiti connessi al lavoro di cura ed alle responsabilità genitoriali, anche attraverso la disponibilità di servizi di sollievo;
b) servizi ed interventi a sostegno della domiciliarità, rivolti a persone che non riescono, senza adeguati supporti, a provvedere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana;
c) accoglienza familiare di persone prive di adeguate reti familiari;
d) servizi ed interventi residenziali e semiresidenziali volti all'accoglienza di persone i cui bisogni di cura, tutela ed educazione non possono trovare adeguata risposta al domicilio;
e) servizi ed interventi volti ad affiancare, anche temporaneamente, le famiglie negli impegni e responsabilità di cura;
f) servizi ed interventi, quali case e centri antiviolenza, finalizzati a fornire consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza a donne, anche con figli, minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e di costrizione economica;
g) servizi ed interventi di prevenzione, ascolto, sostegno ed accoglienza per minori vittime di abuso, maltrattamento ed abbandono;
h) servizi ed interventi volti a promuovere opportunità per adolescenti e giovani nei loro ambienti di vita, anche attraverso l'utilizzo di spazi di ascolto, aggregazione e socializzazione;
i) servizi ed interventi di prima necessità rivolti a persone a rischio di emarginazione, anche per l'accoglienza, il sostegno e l'accompagnamento nei percorsi di inserimento sociale;
j) interventi di sostegno all'inserimento e reinserimento lavorativo delle persone disabili ed in stato di svantaggio, anche in attuazione degli obiettivi della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 14 (Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate);
k) servizi d'informazione, di ascolto ed orientamento sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi e le risorse del sistema locale e sulle modalità di accesso;
l) misure di contrasto delle povertà e di sostegno al reddito.
5. Per fare fronte a situazioni personali o familiari di emergenza sociale, i Comuni prevedono, anche con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati, modalità organizzative dei servizi e degli interventi tali da garantire risposte di pronto intervento sociale.
6. Per promuovere azioni positive, per prevenire e contrastare le cause del disagio e per favorire il contatto con persone o gruppi di popolazione a rischio sociale, che non si rivolgono direttamente ai servizi, i Comuni attivano interventi di strada. Gli interventi di strada si realizzano attraverso la collaborazione e l'integrazione delle attività dei soggetti pubblici e privati.
7. La Regione promuove sperimentazioni di servizi ed interventi volte a dare risposta a nuovi bisogni sociali, ad individuare modalità organizzative e gestionali innovative, anche attraverso i Piani di zona, con la collaborazione di tutti i soggetti operanti in ambito sanitario, educativo e formativo.
Art. 6
Livelli essenziali delle prestazioni sociali
1. Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni sociali, come previsto dall'articolo 22 della legge n. 328 del 2000 Sito esterno, i servizi e gli interventi indicati all'articolo 5, commi 4 e 5.
2. Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali definisce, sulla base del fabbisogno rilevato, le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e degli interventi, che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire, tenuto conto dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni individuati dallo Stato. La definizione dei livelli avviene sulla base dei bisogni rilevati, nel rispetto dei criteri di equità, efficacia ed appropriatezza, tenuto conto delle risorse del Fondo sociale regionale di cui all'articolo 46 e della compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni.
3. Per la definizione dei livelli di cui al comma 2, sentita la competente Commissione consiliare regionale, viene sancita apposita intesa triennale in sede di Conferenza Regione- Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale n. 3 del 1999.
Art. 7
Accesso al sistema locale dei servizi sociali a rete. Istituzione degli sportelli sociali
1. L'accesso al sistema locale è garantito da sportelli sociali attivati dai Comuni, singoli o associati ai sensi dell'articolo 16, in raccordo con le Aziende unità sanitarie locali, anche avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Gli sportelli sociali forniscono informazioni ed orientamento ai cittadini sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi e gli interventi del sistema locale, nel rispetto dei principi di semplificazione. I Comuni organizzano l'attività degli sportelli sociali con modalità adeguate a favorire il contatto anche di chi, per difficoltà personali e sociali, non vi si rivolge direttamente.
2. Agli operatori degli sportelli sociali è garantita una uniforme ed adeguata formazione.
3. Per bisogni complessi, che richiedono l'intervento di diversi servizi o soggetti, i competenti servizi attivano gli strumenti tecnici per la valutazione multidimensionale e per la predisposizione del programma assistenziale individualizzato, compresi il progetto individuale per le persone disabili ed il progetto educativo individuale per i minori in difficoltà.
4. Al fine di garantire l'attuazione e l'efficacia degli interventi previsti dai programmi assistenziali individualizzati è indicato il responsabile del caso.
5. La Giunta regionale definisce con proprio atto l'organizzazione degli sportelli sociali, gli strumenti tecnici di valutazione e controllo dei programmi assistenziali e le modalità di individuazione del responsabile del caso.
Art. 8
Interventi per la promozione sociale
1. Per favorire lo sviluppo ed il benessere delle persone ed il sostegno delle reti familiari e sociali nell'ambito delle comunità locali, gli Enti locali prevedono interventi volti in particolare a:
a) promuovere la convivenza e l'integrazione sociale, la soluzione dei conflitti individuali e sociali, anche attraverso il ricorso ad attività di integrazione culturale e di mediazione sociale;
b) contrastare e prevenire le cause di esclusione sociale, con particolare riguardo al disagio giovanile, alle dipendenze patologiche, alle situazioni di povertà estrema, alla prostituzione e ad altre forme di sfruttamento;
c) conciliare ed armonizzare i tempi di vita e di lavoro, riconoscendo il diritto delle donne e degli uomini ad assolvere gli impegni di cura senza rinunciare all'attività lavorativa, anche sostenendo iniziative di mutualità, tese allo sviluppo della solidarietà ed al miglioramento dei rapporti tra le generazioni;
d) garantire il raggiungimento di pari opportunità tra donne e uomini adottando azioni positive rivolte alla popolazione femminile e politiche rispettose dei due generi.
2. I Comuni, per qualificare gli interventi e facilitare i cittadini nella fruizione e partecipazione alle iniziative di cui al comma 1, promuovono azioni per la messa in rete e la razionalizzazione delle iniziative pubbliche e private presenti sul territorio.
3. La Regione, sulla base dei criteri individuati dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, incentiva programmi ed iniziative per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 e per la realizzazione di attività formative di qualificazione.
Art. 9
Politiche familiari
1. La Regione sostiene il ruolo essenziale delle famiglie nella formazione e cura delle persone e nella promozione della coesione sociale, valorizza i compiti che le famiglie svolgono sia nella vita quotidiana, sia nei momenti di difficoltà e disagio legati all'assunzione di responsabilità di cura.
2. La Regione a tal fine:
a) programma i servizi valorizzando le risorse di solidarietà delle famiglie ed il principio di corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figli, sostenendo le scelte procreative libere e responsabili e favorendo aiuti concreti ai genitori affinchè possano stabilire liberamente le dimensioni delle proprie famiglie;
b) promuove iniziative sperimentali per la stipula di accordi fra organizzazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali che prevedano forme di articolazione delle attività lavorative volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, anche in attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53 Sito esterno (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città);
c) sostiene iniziative rivolte prioritariamente alle donne per favorire il loro rientro nel sistema produttivo o il loro nuovo inserimento lavorativo dopo la maternità o al termine di impegni di cura in ambito familiare;
d) promuove la solidarietà e le esperienze di auto aiuto fra famiglie, anche favorendo l'associazionismo familiare e le forme di sostegno alle famiglie, quali gli assegni di cura previsti all'articolo 12.
3. La Regione e gli Enti locali sostengono le famiglie impegnate a dare accoglienza ed aiuto a persone in difficoltà, in particolare disabili, minori ed anziani, anche attraverso:
a) attività formative e di supporto consulenziale;
b) agevolazioni tariffarie e d'imposta, quali la riduzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per la prima casa;
c) facilitazioni per l'accesso ad iniziative ricreative e del tempo libero;
d) promozione del turismo familiare con finalità di sollievo.
4. La Regione promuove la concessione da parte dei Comuni di prestiti sull'onore, come indicato all'articolo 13, comma 2, anche al fine di sostenere la costituzione di nuove famiglie e favorire le famiglie numerose nella ricerca di alloggi adeguati alle proprie esigenze.
Capo II
Disposizioni per l'integrazione socio-sanitaria
Art. 10
Integrazione socio-sanitaria
1. Le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato.
2. Secondo quanto disposto dall'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 Sito esterno), le prestazioni socio- sanitarie si distinguono in:
a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali;
b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni.
3. Il Consiglio regionale individua, con proprie direttive, le prestazioni da ricondurre alle tipologie indicate al comma 2, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie), tenuto conto dei livelli essenziali ed uniformi definiti all'articolo 6, determinando altresì i criteri di finanziamento delle stesse e degli assegni di cura di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b).
4. I Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi di integrazione socio-sanitaria, i modelli organizzativi e gestionali, fondati sull'integrazione professionale delle rispettive competenze, ed i relativi rapporti finanziari, in coerenza con le direttive di cui al comma 3.
Art. 11
Conferenza territoriale sociale e sanitaria
1. La Conferenza sanitaria territoriale, istituita dalla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno), assume la denominazione di Conferenza territoriale sociale e sanitaria.
2. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria, oltre alle funzioni già esercitate ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1994, promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di integrazione socio- sanitaria previsti dai Piani di zona, tenuto conto delle indicazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali ed assicurando l'integrazione e la coerenza con i Piani per la salute previsti dal Piano sanitario regionale. I Programmi per le attività territoriali, previsti all'articolo 3-quater, comma 2 del decreto legislativo n. 502 del 1992 Sito esterno assumono, per gli interventi socio-sanitari, le indicazioni dei Piani di zona.
Capo III
Disposizioni specifiche per la realizzazione di particolari interventi
Art. 12
Assegni di cura
1. La Regione e gli Enti locali riconoscono benefici di carattere economico finalizzati a favorire le opportunità di vita indipendente delle persone in condizione di non autosufficienza, anche sostenendo il necessario lavoro di cura. La Regione e gli Enti locali riconoscono altresì benefici di carattere economico per sostenere l'affidamento familiare di minori previsto dall'articolo 2, comma 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 Sito esterno (Diritto del minore ad una famiglia).
2. I benefici economici indicati al comma 1, denominati assegni di cura, sono previsti a favore di:
a) persone in condizione di non autosufficienza, in grado di procurarsi direttamente le prestazioni sociali e socio- sanitarie previste dal programma assistenziale individualizzato di cui all'articolo 7, comma 3;
b) famiglie che garantiscono le prestazioni socio-sanitarie previste dal programma assistenziale individualizzato, per consentire la permanenza al domicilio di persone non autosufficienti;
c) famiglie e persone singole che accolgono minori in affidamento familiare, secondo quanto previsto dalla legge n. 184 del 1983 Sito esterno.
3. Possono ottenere l'assegno di cura di cui al comma 2, lettera b) le famiglie presso cui vive la persona in condizione di non autosufficienza. Possono altresì ottenere l'assegno di cura i congiunti non conviventi o altre persone non legate da vincoli di parentela, purchè abbiano relazioni significative con la persona da assistere e che assicurino un effettivo ed adeguato aiuto.
4. Le prestazioni garantite ai sensi del comma 2 integrano i servizi e le prestazioni compresi nei livelli essenziali sociali e socio-sanitari, previsti nel programma assistenziale individualizzato, garantiti dai Comuni e dalle Aziende unità sanitarie locali.
5. Il Consiglio regionale stabilisce con propria direttiva le condizioni per la concessione degli assegni di cura, la loro entità, le procedure di concessione e le modalità di controllo dell'attuazione da parte del responsabile del caso del programma assistenziale individualizzato o, per i minori in affidamento familiare, del progetto educativo individuale. Con la medesima direttiva il Consiglio definisce inoltre l'indicatore della situazione economica per accedere agli assegni, secondo i principi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 Sito esterno (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 Sito esterno).
Art. 13
Interventi di sostegno economico
1. Nell'ambito degli interventi e dei servizi del sistema locale, la Regione, con proprio atto, incentiva programmi per la sperimentazione del reddito minimo di inserimento. Il Consiglio regionale stabilisce con proprie direttive i criteri per la sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, le condizioni per l'accesso, nonchè le procedure di erogazione.
2. I Comuni, per sostenere le responsabilità individuali e familiari, in alternativa ad interventi di sostegno economico ed in presenza di situazioni temporanee di gravi difficoltà finanziarie, possono concedere prestiti sull'onore a tasso zero secondo piani di restituzione concordati, tramite apposite convenzioni con istituti di credito e con la finanza etica. L'onere degli interessi è a carico del Comune. Il Fondo regionale per le politiche sociali riserva una quota per il concorso alle spese per la promozione di tali modalità di prestito.
Art. 14
Interventi per favorire il lavoro delle persone disabili
1. I benefici riguardanti la scelta della sede di lavoro ed il trasferimento, previsti all'articolo 21 ed all'articolo 33, comma 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Sito esterno (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), al fine di promuovere e realizzare la piena integrazione nel mondo del lavoro delle persone disabili, sono estesi a tutte le persone che, a causa del loro handicap, non possono ottenere la patente di guida.
Titolo III
SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Art. 15
Comuni
1. I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonchè delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale.
2. I Comuni esercitano le funzioni ed i compiti di cui al comma 1, assicurando e promuovendo il concorso dei soggetti del Terzo settore, dei soggetti senza scopo di lucro di cui all'articolo 20, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui all'articolo 25, alla progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, valorizzando i servizi e gli interventi presenti sul territorio.
3. I Comuni, attraverso il Piano di zona, esercitano le funzioni di programmazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, in coerenza con il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali ed in raccordo con la programmazione sanitaria.
4. Per la gestione dei servizi e delle attività previsti dalla presente legge, i Comuni possono avvalersi delle Aziende pubbliche di servizi alla persona.
5. I Comuni esercitano in particolare le funzioni in materia di:
a) tutela dei minori, anche mediante la collaborazione con l'autorità giudiziaria competente;
b) assistenza sociale, già di competenza delle Province, secondo quanto previsto dal decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 Sito esterno (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio- assistenziale, convertito, con modificazioni, in legge 18 marzo 1993, n. 67 Sito esterno);
c) autorizzazione e vigilanza su strutture e servizi socio- assistenziali e socio-sanitari, secondo quanto previsto agli articoli 35, 36 e 37;
d) accreditamento di strutture e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari secondo quanto previsto all'articolo 38;
e) concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno), secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale e dagli indirizzi di cui all'articolo 19, comma 3;
f) emergenza sociale di cui all'articolo 5, comma 5.
6. I Comuni definiscono i parametri di valutazione delle condizioni per l'accesso prioritario alle prestazioni previste all'articolo 2, comma 3 della legge n. 328 del 2000 Sito esterno, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.
7. I Comuni possono prevedere, ai sensi dell'articolo 9, agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura.
8. I Comuni concedono contributi per sostenere la mobilità delle persone anziane, disabili o in condizioni di inabilità.
9. I Comuni esercitano le funzioni ed i compiti loro conferiti nel rispetto dei principi e delle modalità di cui all'articolo 6, comma 3 della legge n. 328 del 2000 Sito esterno, ed in particolare favoriscono l'accesso dei cittadini ai servizi ed agli interventi del sistema locale dei servizi sociali a rete, anche attraverso gli sportelli sociali.
10. I Comuni concorrono alla programmazione regionale con le modalità previste dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 27.
Art. 16
Esercizio delle funzioni ed ambiti associativi
1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative ed i compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, in forma singola o associata, di norma in ambito distrettuale, secondo le forme previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) e della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali).
Art. 17
Deleghe alle Aziende unità sanitarie locali
1. Nell'ambito del Piano di zona di cui all'articolo 29, i Comuni possono delegare la gestione di attività o servizi socio-assistenziali alle Aziende unità sanitarie locali, in ambito di norma distrettuale, con bilanci e contabilità separate, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 Sito esterno. L'Azienda unità sanitaria locale assume la gestione di attività o servizi delegati che presentino omogeneità per area di intervento ed ambito territoriale.
2. Per la gestione delle attività e dei servizi socio- assistenziali delegati, l'Azienda unità sanitaria locale ed il Comune stipulano apposita convenzione nella quale sono definiti in particolare:
a) la struttura organizzativa distrettuale cui compete la gestione dei compiti e degli interventi connessi alle attività ed ai servizi delegati;
b) le caratteristiche ed i volumi di attività e di prestazioni;
c) i criteri per la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per la gestione delle attività e dei servizi delegati, la loro entità, nonchè le modalità per il loro trasferimento all'Azienda unità sanitaria locale;
d) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni, con particolare riguardo alle attività svolte, alle prestazioni erogate ed all'andamento della spesa.
3. Le Aziende unità sanitarie locali possono partecipare a forme di gestione di attività e servizi socio-sanitari, costituite dagli Enti locali come previsto dal Testo unico emanato con decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno, al fine di migliorare l'integrazione professionale nei servizi e favorire semplificazioni gestionali.
Art. 18
Province
1. Le Province partecipano alla programmazione regionale e promuovono l'integrazione delle politiche sociali con le altre politiche settoriali, con particolare riferimento alle politiche del lavoro, della casa, della formazione professionale, dell'istruzione, dell'educazione e della pianificazione territoriale.
2. Spettano inoltre alle Province:
a) le funzioni di rilevazione dei bisogni e dell'offerta di servizi e strutture socio-educative, socio-assistenziali e socio-sanitarie del territorio, anche al fine di implementare il sistema informativo socio-educativo-assistenziale provinciale nell'ambito di quello regionale, nonchè, su richiesta degli Enti locali, le funzioni di supporto per il coordinamento degli interventi territoriali;
b) le funzioni di cui all'articolo 190, commi 3 e 4 della legge regionale n. 3 del 1999, compresa la promozione del concorso dei soggetti del Terzo settore e dei soggetti senza scopo di lucro di cui all'articolo 20, nonchè delle Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui all'articolo 25, volte a favorire il coordinato apporto alla definizione ed alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, anche attraverso intese ed accordi.
3. Le Province partecipano alla definizione ed attuazione dei Piani di zona con compiti di coordinamento e predispongono i Programmi provinciali come indicato all'articolo 27, comma 3.
Art. 19
Regione
1. La Regione, nell'ambito dei propri strumenti di programmazione, con il concorso degli Enti locali e dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, definisce politiche integrate tra i diversi settori della vita sociale ed in particolare in materia di politiche sociali, sanitarie, educative e formative, del lavoro, culturali, urbanistiche ed abitative. A tal fine gli atti di programmazione regionale di settore dovranno contenere una specifica valutazione di impatto della programmazione stessa nei confronti dei soggetti socialmente più deboli.
2. La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento ed indirizzo in materia di servizi sociali, nonchè le altre funzioni previste dalla legge n. 328 del 2000 Sito esterno, ed in particolare:
a) approva il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e promuove lo sviluppo dei servizi e la realizzazione di interventi innovativi e di tutela dei diritti sociali;
b) definisce i requisiti minimi e le procedure per l'autorizzazione di strutture e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari pubblici e privati, nonchè le modalità ed i criteri per l'esercizio della vigilanza di cui agli articoli 35, 36 e 37;
c) definisce i requisiti e le procedure per l'accreditamento dei soggetti gestori delle strutture e dei servizi socio- assistenziali e socio-sanitari pubblici e privati operanti in Emilia-Romagna di cui all'articolo 38;
d) definisce i criteri generali per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni, secondo quanto previsto all'articolo 49;
e) ripartisce, con le modalità di cui agli articoli 47 e seguenti, il Fondo sociale regionale;
f) esercita le funzioni in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona e di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, secondo la disciplina prevista agli articoli 22 e seguenti;
g) definisce i criteri per la concessione da parte dei Comuni dei titoli per l'acquisto di servizi sociali di cui all'articolo 40;
h) organizza e coordina, in raccordo con le Province, il sistema informativo dei servizi sociali;
i) verifica la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete;
j) promuove iniziative informative e di assistenza tecnica rivolte ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei servizi sociali, per favorire il concorso alla progettazione sulle iniziative comunitarie e l'accesso ai fondi dell'Unione europea;
k) promuove lo studio e la definizione di metodi e strumenti per il controllo dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi e per la valutazione dei risultati delle azioni previste, anche mediante l'utilizzo dei dati del sistema informativo;
l) promuove e realizza attività di studio e ricerca a sostegno delle attività previste al presente comma, ed in particolare per la predisposizione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e per l'avvio e l'attuazione della riforma di cui alla presente legge.
3. La Regione definisce indirizzi per il coordinamento e la semplificazione delle procedure di accertamento delle condizioni di invalidità civile e di concessione dei trattamenti economici.
4. La Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 3 e comma 5 lettere a), b), c), d),e) , con le modalità previste all'articolo 16 della legge regionale n. 3 del 1999, nonchè il potere sostitutivo nei confronti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui all'articolo 22, comma 1.
Art. 20
Soggetti del Terzo settore ed altri soggetti senza scopo di lucro
1. La Regione e gli Enti locali riconoscono il ruolo e la rilevanza sociale ed economica delle espressioni di auto- organizzazione della società civile in ambito sociale, con particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali, alle associazioni di promozione sociale. La Conferenza regionale del Terzo settore, di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999, è lo strumento per il confronto e la concertazione tra la Giunta regionale ed i soggetti di cui sopra.
2. I soggetti di cui al comma 1 e gli altri soggetti senza scopo di lucro indicati all'articolo 1, comma 4 della legge n. 328 del 2000 Sito esterno, partecipano alla programmazione, progettazione, realizzazione ed erogazione degli interventi del sistema locale dei servizi sociali a rete, nei modi previsti dalla presente legge e dalle leggi di settore.
Art. 21
Altri soggetti privati
1. I soggetti privati a scopo di lucro operanti nel settore sociale, socio-sanitario e socio-educativo, provvedono alla gestione ed all'offerta dei servizi nei modi previsti dalla presente legge.
Titolo IV
RIORDINO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA. AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA
Art. 22
Principi e criteri per il riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la costituzione di Aziende pubbliche di servizi alla persona
1. La Regione, ispirandosi ai principi della legge n. 328 del 2000 Sito esterno e del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 Sito esterno (Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000 n. 328 Sito esterno), attua il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di seguito denominato Istituzioni, e la loro trasformazione in Aziende pubbliche di servizio alla persona, di seguito denominate Aziende. La Regione valorizza il ruolo delle Aziende, le inserisce a pieno titolo nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e ne salvaguarda l'ispirazione fondativa. A tal fine la Regione:
a) prevede la trasformazione delle Istituzioni in Aziende di diritto pubblico o in Associazioni o in Fondazioni, secondo i criteri indicati all'articolo 23;
b) individua nello statuto dell'Azienda, dell'Associazione o della Fondazione lo strumento di disciplina delle finalità, delle modalità organizzative e gestionali, di elezione degli organi di governo, dell'ambito territoriale di attività;
c) prevede che l'ambito territoriale di attività dell'Azienda sia di norma rappresentato dal distretto e che ciascuna Azienda possa erogare servizi anche in più settori assistenziali;
d) prevede che le Aziende siano dotate di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti con atto del Consiglio regionale;
e) inserisce le Aziende nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e prevede la partecipazione delle stesse alla programmazione regionale e locale, anche tramite le loro associazioni più rappresentative;
f) prevede che i Comuni, singoli o associati, negli ambiti territoriali di attività, svolgano funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull'attività delle Aziende, anche coordinandosi con le Province, per maggiore uniformità;
g) prevede procedure semplificate e forme di incentivazione, in particolare finanziarie e fiscali, per la fusione di Istituzioni e per la trasformazione in Aziende;
h) assicura che gli statuti delle nuove Aziende, Associazioni o Fondazioni, prevedano negli organi di governo la presenza di soggetti privati o di rappresentanza dei soci, qualora siano previsti dagli statuti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
i) valorizza i patrimoni mobiliari ed immobiliari delle Aziende, promuovendo la predisposizione di strumenti e di modalità di gestione del patrimonio stesso che ne favoriscano la redditività, la trasparenza della gestione, nonchè la promozione storico-artistica.
Art. 23
Trasformazione delle Istituzioni - Estinzione
1. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con direttiva i parametri, comprese le dimensioni, per la trasformazione delle Istituzioni in Azienda, sulla base dei seguenti elementi:
a) il territorio servito dall'Azienda;
b) la tipologia dei servizi;
c) la complessità ed innovatività delle attività svolte;
d) il numero e la tipologia degli utenti;
e) il volume di bilancio;
f) il patrimonio mobiliare ed immobiliare.
2. La Giunta regionale stabilisce le procedure da seguire per la trasformazione, fusione ed estinzione delle Istituzioni.
3. Le Istituzioni, entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'atto della Giunta regionale indicato al comma 2, presentano alla Regione un piano di trasformazione o di fusione con altra Istituzione, al fine della costituzione della nuova Azienda, accompagnato da una proposta di statuto. Trascorso tale termine la Regione procede alla nomina di un commissario che provvede in via sostitutiva.
4. Le Istituzioni che intendono trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato deliberano la trasformazione entro il termine definito al comma 3.
5. L'Istituzione si trasforma in Azienda quando:
a) svolge direttamente attività socio-assistenziale o socio- sanitaria, anche associata all'erogazione di contributi economici;
b) opera prevalentemente in ambito scolastico e non ha i requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle Regione in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale);
c) in assenza dei parametri per la trasformazione, presenta, anche con altre Istituzioni, un piano di riorganizzazione o di risanamento che può prevedere fusioni.
6. L'Istituzione può trasformarsi in Associazione o Fondazione quando:
a) possiede i requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 1990;
b) svolge attività socio-assistenziali ed educative, ma non possiede le dimensioni sufficienti per trasformarsi in Azienda;
c) non svolge prioritariamente attività socio-assistenziali ed educative rispetto ad altre attività.
7. L'Istituzione è estinta quando non rientra nei casi di cui al comma 5 e:
a) non ha i requisiti previsti per la trasformazione in Azienda oppure in Associazione o Fondazione;
b) non provvede alla fusione con altra Istituzione entro i termini stabiliti al comma 3.
8. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle Istituzioni estinte viene destinato, in base agli statuti vigenti o nel caso questi non prevedano disposizioni specifiche, ad altre Aziende con analoghe finalità presenti nell'ambito territoriale di attività o, in assenza di queste, al Comune sede dell'Istituzione estinta o, qualora l'attività si svolga in un Comune diverso da quello ove ha sede l'Istituzione, al Comune nel quale si svolge l'attività prevalente, con vincolo di destinazione del patrimonio al raggiungimento delle finalità socio-assistenziali dell'Istituzione stessa.
9. I Consorzi, costituiti ai sensi dell'articolo 61 della legge 17 luglio 1890 n. 6972 Sito esterno (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), deliberano entro il termine stabilito al comma 3, la trasformazione della loro forma giuridica nel rispetto della volontà dei fondatori.
Art. 24
Istituzioni già amministrate dai disciolti Enti Comunali di Assistenza
1. Le Istituzioni, già amministrate dai disciolti Enti Comunali di Assistenza (ECA), disciplinate dalla legge regionale 2 settembre 1983, n. 35 (Amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza già concentrate o amministrate dai disciolti Enti Comunali di assistenza) , qualora non siano in possesso dei requisiti per la trasformazione in Aziende e non provvedano a fondersi con altre Istituzioni dell'ambito territoriale di attività, sono estinte.
2. Il patrimonio delle Istituzioni estinte è trasferito al Comune sede dell'Istituzione stessa, con vincolo di destinazione del patrimonio al raggiungimento delle finalità socio-assistenziali dell'Istituzione stessa.
Art. 25
Azienda pubblica di servizi alla persona
1. L'Azienda pubblica di servizi alla persona ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria e non ha fini di lucro. L'Azienda svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e ricavi.
2. L'Azienda subentra negli obblighi, nei diritti e nei rapporti attivi e passivi della o delle Istituzioni trasformate.
3. L'Azienda, nell'ambito della propria autonomia, adotta tutti gli atti e negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri fini ed all'assolvimento degli impegni assunti nei Piani di zona ed in sede di programmazione regionale.
4. Sono organi di governo dell'Azienda:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) l'assemblea dei soci, o altro organismo di rappresentanza già previsto dallo statuto dell'Istituzione trasformata.
5. Il Consiglio di amministrazione svolge le funzioni assegnate dallo statuto e comunque provvede in materia di programmazione, approvazione dei bilanci e dei regolamenti, delibera lo Statuto e le sue modifiche, verifica l'azione amministrativa ed i relativi risultati, nomina il direttore.
6. Lo statuto dell'Azienda disciplina l'ambito di attività, la composizione degli organi di governo, le modalità di elezione e durata in carica degli stessi, l'attribuzione al direttore delle funzioni e delle responsabilità proprie, le modalità di recepimento dei regolamenti di organizzazione.
7. Nel caso l'Azienda voglia modificare l'ambito territoriale di attività, tale decisione dovrà essere assunta attraverso modifica statutaria, approvata dalla Regione, acquisito il parere dei Comuni ove l'Azienda svolge ed intende svolgere l'attività.
8. Lo statuto dell'Azienda e le successive modifiche sono approvati dalla Regione.
9. Lo statuto prevede un organo di revisione contabile la cui composizione numerica è commisurata alle dimensioni dell'Azienda ed il cui Presidente, o revisore unico, è nominato dalla Regione.
10. L'Azienda, nell'ambito della propria autonomia, si dota di regolamenti di organizzazione e di sistemi di valutazione interna della gestione tecnica e amministrativa.
11. Le Aziende redigono annualmente, in concomitanza con la presentazione del bilancio consuntivo, il bilancio sociale delle attività e, sulla base di indirizzi e criteri stabiliti con atto della Giunta regionale, si dotano dei seguenti documenti contabili:
a) il piano programmatico;
b) il bilancio pluriennale di previsione;
c) il bilancio economico preventivo con allegato il documento di budget;
d) il bilancio consuntivo con allegato.
12. Le Aziende, sulla base di uno schema tipo predisposto con atto della Giunta regionale, si dotano di un regolamento di contabilità con cui si introduce la contabilità economica e si provvede all'adozione di criteri uniformi volti ad assicurare omogeneità nella rilevazione, valutazione, classificazione ed aggiornamento dei valori contabili e nella stesura e contenuto del bilancio.
13. I Comuni, singoli o associati, anche coordinandosi con le Province, svolgono funzioni di monitoraggio e vigilanza dell'attività delle Aziende. La direttiva regionale che stabilisce i parametri per la trasformazione delle Istituzioni in Aziende determina per quali inadempienze gli enti preposti al controllo possono prevedere il commissariamento dell'Azienda.
14. La Regione esercita funzioni di monitoraggio e di controllo generale sui risultati di gestione del sistema delle Aziende. Le Aziende trasmettono annualmente alla Regione ed ai Comuni, singoli o associati, una relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria e sui risultati conseguiti, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione regionale e locale.
Art. 26
Patrimonio dell'Azienda
1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Istituzione, inventariato all'atto della trasformazione in Azienda. L'Istituzione predispone l'inventario dei beni, individuando il patrimonio indisponibile, nonchè quello disponibile destinato ad attività non assistenziali, specificandone l'uso. L'inventario è redatto e trasmesso alla Regione secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2. Le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, previa sostituzione del primo con altro patrimonio di uguale consistenza e finalità, nonchè le alienazioni del patrimonio disponibile sono soggette ad autorizzazione da parte dei Comuni singoli o associati dell'ambito territoriale di attività dell'Azienda.
3. L'Azienda predispone annualmente un piano di gestione e valorizzazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare.
4. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio delle Aziende e separarne la gestione, promuove la costituzione da parte di una o più Aziende di strumenti, anche di natura privatistica, finalizzati a realizzare una efficace gestione del patrimonio, anche di valore artistico, la cui proprietà rimane delle Aziende stesse. Le Aziende partecipano a tali strumenti di gestione del patrimonio sulla base di linee di indirizzo approvate dai rispettivi Consigli di amministrazione. Le Aziende inviano annualmente alla Regione ed ai Comuni dell'ambito territoriale di attività un rendiconto dei risultati ottenuti.
5. La Regione esercita funzioni di monitoraggio e di controllo generale sui risultati della gestione patrimoniale delle Aziende.
6. Alla data di entrata di vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle Istituzioni non ancora trasformate.
Titolo V
STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE, LA CONCERTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE
Art. 27
Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali
1. La Regione, valutato il Piano nazionale, approva il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato Piano regionale, integrato con il Piano sanitario regionale ed in raccordo con gli atti di programmazione in materia educativa e formativa, del lavoro, culturale ed abitativa.
2. Il Piano regionale, di durata triennale, stabilisce gli indirizzi per la realizzazione e lo sviluppo del sistema integrato. In particolare il Piano definisce:
a) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire ed i fattori di rischio sociale da contrastare, tenuto conto dell'evoluzione sociale ed economica del sistema regionale;
b) le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e degli interventi, che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire, secondo quanto previsto all'articolo 6;
c) i criteri di incentivazione dei programmi per la realizzazione degli obiettivi di promozione sociale di cui all'articolo 8, comma 3;
d) i criteri generali per garantire l'accesso prioritario ai servizi ed agli interventi;
e) i criteri, le modalità e le procedure per la concessione e l'utilizzo dei titoli per la fruizione di prestazioni e servizi sociali;
f) le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale, definendo in particolare linee di indirizzo e strumenti per la pianificazione di zona;
g) le modalità per il concorso dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c) alla definizione dei Piani di zona e gli indirizzi per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi;
h) gli obiettivi e le priorità per la concessione dei contributi per spese d'investimento di cui all'articolo 48.
3. Il Piano regionale può individuare ambiti di intervento che, per le caratteristiche presentate, richiedono la predisposizione di specifici Programmi di ambito provinciale. I Programmi provinciali ed i Piani di zona devono essere raccordati ed integrati.
4. Il Piano regionale definisce inoltre i criteri per la sperimentazione, nell'ambito dei Piani di zona, di servizi ed interventi volti a rispondere a nuovi bisogni sociali e ad introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi.
5. Il Piano regionale indica altresì gli ambiti di formazione e riqualificazione degli operatori sociali e socio- sanitari che concorrono alla definizione degli indirizzi programmatici e del piano poliennale di cui all'articolo 4 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 (Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni).
6. Il Piano è adottato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, acquisito il parere della Conferenza Regione- Autonomie locali, della Conferenza regionale del Terzo settore, e sentite le Organizzazioni sindacali.
Art. 28
Sistema informativo dei servizi sociali
1. La Regione e le Province istituiscono il sistema informativo dei servizi sociali nell'ambito del sistema informativo previsto dall'articolo 21 della legge n. 328 del 2000 Sito esterno.
2. Il sistema informativo dei servizi sociali assicura la disponibilità dei dati significativi relativi allo stato dei servizi ed all'analisi dei bisogni. Il sistema informativo è finalizzato alla programmazione delle politiche sociali, ad un corretto utilizzo delle risorse, nonchè alla promozione ed attivazione di progetti europei ed al coordinamento con le strutture sanitarie e formative e con le politiche del lavoro e dell'occupazione.
3. I soggetti operanti nel sistema integrato sono tenuti, nel rispetto delle previsioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675 Sito esterno (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), a fornire annualmente alla Regione ed alle Province i dati necessari al sistema.
4. La Regione e le Province sono autorizzate, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996 Sito esterno, al trattamento, comunicazione e diffusione, anche in forma aggregata, dei dati raccolti da soggetti pubblici e privati.
5. Le Province curano e coordinano la rilevazione dei dati e li trasmettono alla Regione secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 29
Piani di zona
1. Il Piano di zona, di ambito distrettuale, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 1994, ha durata triennale ed è predisposto sulla base delle indicazioni del Piano regionale. Il Piano di zona:
a) definisce, tenuto conto dell'intesa triennale da sancirsi in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, il sistema locale dei servizi sociali a rete che garantisce i livelli essenziali delle prestazioni sociali. Provvede inoltre alla localizzazione dei servizi e può integrare, nel rispetto della compatibilità delle risorse, i livelli essenziali delle prestazioni sociali indicati dal Piano regionale;
b) definisce le modalità organizzative per l'accesso dei cittadini al sistema locale dei servizi sociali a rete, secondo i criteri di cui all'articolo 7;
c) individua le modalità per il coordinamento delle attività con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione scolastica, penitenziaria e della giustizia;
d) indica gli obiettivi e le priorità di intervento, inclusi gli interventi socio-sanitari, gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, comprese quelle provenienti dal Fondo sanitario regionale, nonchè la ripartizione della spesa a carico di ciascun soggetto firmatario dell'accordo;
e) indica gli interventi sociali da attuarsi nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana previsti all'articolo 30;
f) indica, sulla base del Piano regionale, le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi;
g) individua i fabbisogni di formazione professionale degli operatori da segnalare alla Provincia, ai fini della programmazione della relativa offerta formativa;
h) indica, in ordine di priorità, gli interventi di costruzione e ristrutturazione finanziabili ai sensi dell'articolo 48, inerente al fondo sociale regionale per le spese d'investimento.
2. Il Piano di zona è volto a:
a) favorire la formazione di sistemi locali d'intervento fondati su servizi e prestazioni tra loro complementari e flessibili, anche attraverso il coinvolgimento delle risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonchè a responsabilizzare i cittadini nella verifica dei servizi, al fine di una loro migliore programmazione;
b) qualificare la spesa, anche attivando risorse economiche, attraverso le forme di concertazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).
3. Il Piano di zona, promosso su iniziativa del sindaco del Comune a ciò designato dai Comuni compresi nel territorio del distretto, è approvato con accordo di programma, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3 della legge n. 328 del 2000 Sito esterno, tra i sindaci dei Comuni o tra gli organi competenti delle forme associative scelte dai Comuni, ai sensi dell'articolo 16 della presente legge, compresi nel territorio del distretto. Per gli interventi socio-sanitari, ivi compresi quelli connotati da elevata integrazione sanitaria, previsti anche dal Programma delle attività territoriali di cui all'articolo 3-quater, comma 2 del decreto legislativo n. 502 del 1992 Sito esterno, l'accordo è sottoscritto d'intesa con il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 11, comma 2.
4. Le Province coordinano e partecipano alla definizione dei Piani di zona, assicurando il necessario supporto informativo e tecnico, anche avvalendosi di Osservatori provinciali delle politiche sociali. Le Province sottoscrivono gli accordi di cui al comma 3.
5. Alla definizione del Piano di zona concorrono, con le modalità indicate dal Piano regionale, i soggetti indicati all'articolo 2, comma 4, lettera c).
6. I soggetti del Terzo settore, gli altri soggetti senza fini di lucro indicati all'articolo 20, nonchè le Aziende di cui all'articolo 25 concorrono alla definizione del Piano di zona, con le modalità stabilite tramite accordo tra i Comuni, e partecipano all'accordo di programma attraverso protocolli di adesione.
Art. 30
Interventi sociali per lo sviluppo e la riqualificazione urbana
1. Nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), e dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle zone montane, di cui alla legge regionale 19 luglio 1997, n. 22 (Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna), sono individuati gli interventi sociali volti ad assicurare piena efficacia agli obiettivi degli stessi programmi e Piani.
2. Gli interventi sociali di cui al comma 1 si integrano nell'ambito del Piano di zona.
Art. 31
Programmi speciali di intervento sociale
1. La Regione promuove la realizzazione di programmi di intervento sociale finalizzati alla qualificazione di specifiche aree territoriali o alla soluzione di particolari problematiche sociali, favorendo la cooperazione tra gli Enti locali ed i soggetti pubblici e privati, il coordinamento delle iniziative e l'impiego integrato delle risorse finanziarie.
2. I programmi sono definiti tramite accordi promossi dalla Regione, cui possono partecipare gli Enti locali, le Aziende sanitarie ed i soggetti pubblici o privati che assumono obblighi per la loro realizzazione.
3. L'accordo, approvato con deliberazione della Giunta regionale, indica, tra l'altro, le azioni da realizzare e le relative modalità, la quantificazione delle risorse complessive, gli obblighi di ciascun aderente e la durata del programma. Con la medesima deliberazione sono assegnati i finanziamenti regionali per l'attuazione del programma.
Art. 32
Carta dei servizi sociali
1. I soggetti gestori adottano la Carta dei servizi, in conformità allo schema generale di riferimento previsto dall'articolo 13 della legge n. 328 del 2000 Sito esterno, al fine di tutelare gli utenti, assicurare l'informazione e la partecipazione degli stessi e la trasparenza nell'erogazione dei servizi.
2. L'adozione della Carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'autorizzazione al funzionamento.
Art. 33
Partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità e norme per la tutela degli utenti
1. La Regione e gli Enti locali assicurano la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi, anche favorendo l'attività delle associazioni di tutela degli utenti e delle organizzazioni sindacali.
2. Il Piano regionale individua gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge, in raccordo con la disciplina di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 19 del 1994 in materia di Comitati consultivi degli utenti.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione dei reclami da parte degli utenti, tenuto conto della legge 30 marzo 2001, n. 152 Sito esterno (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico).
Titolo VI
STRUMENTI PER LA REGOLAZIONE E LA QUALITA' DEL SISTEMA INTEGRATO
Art. 34
Attività di formazione
1. La formazione degli operatori costituisce strumento per la promozione della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi del sistema integrato, per l'integrazione professionale, nonchè per lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale.
2. La Regione promuove la formazione degli operatori sociali e degli operatori dell'area socio-sanitaria, curando il raccordo dei percorsi formativi e tenendo conto delle esigenze di integrazione delle diverse professionalità.
3. La Regione e le Province promuovono iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del Terzo settore e dei soggetti senza scopo di lucro di cui all'articolo 20, assicurando il confronto con le rispettive rappresentanze.
4. Alla programmazione, progettazione e realizzazione delle attività formative di cui al comma 2 si applicano le norme previste dalla legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 e dall'articolo 205 della legge regionale n. 3 del 1999, tenuto conto di quanto previsto dal Piano regionale.
5. I soggetti pubblici e privati erogatori degli interventi promuovono ed agevolano la partecipazione degli operatori ad iniziative di formazione, qualificazione ed aggiornamento.
Art. 35
Autorizzazione di strutture e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari
1. Il funzionamento di servizi e strutture residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private, che svolgono attività socio-assistenziali e socio-sanitarie è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione, al fine di garantire la necessaria funzionalità e sicurezza, nel rispetto delle norme statali e regionali in materia, con particolare riguardo alla sicurezza e salute dei lavoratori. La Giunta regionale stabilisce con propria direttiva quali servizi e strutture sono soggetti all'autorizzazione e quali sono soggetti alla comunicazione di avvio di attività.
2. Il Consiglio regionale stabilisce con propria direttiva, acquisito il parere della Conferenza regionale del Terzo settore, i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento delle strutture e dei servizi di cui al comma 1, le procedure per il rilascio delle autorizzazioni, tenuto conto del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308 (Regolamento concernente 'Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328 Sito esterno'), nonchè le modalità di comunicazione di avvio di attività per i servizi e gli interventi non soggetti ad autorizzazione al funzionamento indicati all'articolo 37. Con il medesimo atto sono stabilite le modalità per rilasciare autorizzazioni per la gestione di servizi e strutture a carattere sperimentale. Tali autorizzazioni, in deroga ai requisiti minimi, sono subordinate alla presentazione di progetti innovativi che abbiano l'obiettivo di migliorare l'efficacia e l'efficienza della gestione dei servizi.
3. La Giunta regionale disciplina il coordinamento delle procedure concernenti l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi con quelle concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie, nonchè le modalità di raccolta ed aggiornamento dei dati sulle strutture e sui servizi di cui al comma 1.
4. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi sono attribuite ai Comuni che le esercitano anche avvalendosi dei servizi dell'Azienda unità sanitaria locale, al fine di costituire un apposito organismo tecnico la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabilite con la direttiva di cui al comma 2. La Regione individua ed organizza azioni formative rivolte ai componenti gli organismi tecnici.
5. Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che intenda erogare servizi, aprire, ampliare o trasformare strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, presenta domanda al Comune nel quale i servizi vengono erogati, oppure nel quale la struttura è ubicata. Il modello di domanda è stabilito dalla Regione.
6. L'autorizzazione al funzionamento deve obbligatoriamente indicare: il soggetto gestore, la tipologia di servizio o struttura, la sua denominazione e, per le strutture, l'ubicazione e la capacità ricettiva massima autorizzata. Con la direttiva consiliare di cui al comma 2 possono essere individuati ulteriori elementi che l'autorizzazione al funzionamento deve indicare.
Art. 36
Vigilanza sui servizi e le strutture
1. Le funzioni amministrative concernenti la vigilanza sui servizi e le strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie sono attribuite, ferme restando le funzioni di vigilanza dell'Azienda unità sanitaria locale, ai Comuni che le esercitano avvalendosi dell'organismo tecnico di cui all'articolo 35, comma 4, secondo le modalità ed i termini stabiliti con la direttiva di cui al comma 2 del medesimo articolo.
2. La vigilanza si esercita mediante richiesta di informazioni, ispezioni e controlli periodici sulle strutture e sui servizi, anche a seguito di eventuali segnalazioni.
3. Gli organismi tecnici trasmettono annualmente ai Comuni interessati, alla Provincia ed alla Regione, una relazione sull'attività di vigilanza con le caratteristiche e nei termini stabiliti dalla direttiva di cui all'articolo 35, comma 2. La sintesi delle relazioni pervenute è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 37
Comunicazione di avvio di attività
1. Chiunque avvia una attività che comporta l'erogazione di uno o più interventi socio-assistenziali o socio-sanitari non soggetti ad autorizzazione è tenuto, per consentire l'esercizio delle funzioni di vigilanza, a darne comunicazione al Comune in cui svolge l'attività, con le modalità ed i termini stabiliti dalla direttiva prevista all'articolo 35, comma 2.
Art. 38
Accreditamento
1. I soggetti gestori di servizi socio-assistenziali e socio- sanitari pubblici e privati, operanti in Emilia-Romagna ed autorizzati ai sensi dell'articolo 35, al fine di promuovere lo sviluppo della qualità del sistema integrato e facilitare rapporti tra i servizi, le strutture ed i cittadini, sono accreditati con le modalità di cui al presente articolo anche relativamente a ciascuna struttura o servizio nell'ambito del fabbisogno indicato dalla programmazione regionale.
2. L'accreditamento è condizione per:
a) l'erogazione delle prestazioni mediante la concessione dei titoli di cui all'articolo 40;
b) la partecipazione alle istruttorie pubbliche di cui all'articolo 43, relativamente ai soggetti che realizzano gli interventi, esclusi quelli indicati all'articolo 44;
c) la richiesta di autorizzazione sperimentale di servizi e strutture ai sensi dell'articolo 35;
d) la partecipazione a procedure ristrette e negoziate per l'affidamento dei servizi.
3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentito il parere della Conferenza regionale del Terzo settore, stabilisce con proprio atto i requisiti e le procedure per il rilascio dell'accreditamento, volti a garantire la trasparenza dei soggetti gestori e la qualità sociale e professionale dei servizi e delle prestazioni erogate, nonchè le modalità per l'istituzione dell'elenco provinciale dei soggetti accreditati.
4. Le funzioni concernenti l'accreditamento sono attribuite ai Comuni capi distretto che le esercitano acquisito il parere di un apposito organismo tecnico " terzo " di ambito provinciale, la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabilite con la direttiva di cui al comma 3 La Regione individua ed organizza azioni formative rivolte ai componenti degli organismi tecnici.
5. Le Province, con il coinvolgimento di rappresentanze dei soggetti di cui agli articoli 20 e 21, assicurano il monitoraggio sulla gestione delle procedure di accreditamento sul proprio territorio al fine di favorire la piena realizzazione delle finalità di cui al comma 1.
Art. 39
Sanzioni
1. Chiunque apra, ampli, trasformi o gestisca una struttura socio-assistenziale o socio-sanitaria o eroghi un servizio di cui all'articolo 35, senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.000 ad euro 10.000. L'apertura, l'ampliamento, la trasformazione o la gestione di una struttura socio-assistenziale o socio-sanitaria, o l'erogazione di un servizio, di cui all'articolo 35 comma 1, senza l'acquisizione della prevista autorizzazione al funzionamento, comportano inoltre la chiusura dell'attività disposta con provvedimento del Comune competente, che adotta le misure necessarie per tutelare gli utenti.
2. Il gestore di struttura che, in possesso di autorizzazione al funzionamento, supera la capacità ricettiva massima autorizzata, è punito con la sanzione amministrativa di euro 2.000 per ogni posto che supera la capacità ricettiva autorizzata. In caso di violazione della capacità ricettiva il Comune inoltre diffida il gestore a rientrare nei limiti entro un termine fissato.
3. Il Comune può inoltre disporre la revoca o la sospensione dell'autorizzazione al funzionamento, in relazione alla gravità della violazione, qualora accerti il venire meno dei presupposti che hanno dato luogo al suo rilascio. Il provvedimento di revoca o sospensione deve indicare gli adempimenti da porre in essere e la documentazione da produrre per riprendere l'attività.
4. La decisione del gestore di interrompere o sospendere l'attività autorizzata di cui all'articolo 35 deve essere preventivamente comunicata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso di inosservanza si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 3.000.
5. In caso di inosservanza dell'obbligo di denuncia di avvio di attività previsto all'articolo 37 si applica la sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 1.300.
6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si osservano le procedure previste dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) . L'accertamento, la contestazione e la notifica della violazione, nonchè l'introito dei proventi, sono di competenza del Comune.
Art. 40
Titoli per la fruizione di prestazioni e servizi sociali
1. Gli Enti locali garantiscono le prestazioni ed i servizi sociali previsti all'articolo 6 e nell'ambito dei programmi individualizzati di cui all'articolo 7, comma 3, anche mediante la concessione ai destinatari di titoli di esenzione totale o parziale dalla partecipazione alla spesa, con indicazione delle prestazioni e dei servizi che devono essere erogati, delle caratteristiche degli stessi e delle modalità di fruizione.
2. I destinatari degli interventi che dispongono del titolo di esenzione scelgono, nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 38, comma 3, il soggetto cui rivolgersi per ottenere i servizi e le prestazioni definiti. I Comuni tenuti all'assistenza determinano le tariffe e le modalità di rimborso delle prestazioni totalmente o parzialmente esenti.
3. Il Piano regionale disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei titoli, individua i servizi e le prestazioni che possono essere fruite attraverso l'utilizzo degli stessi, nonchè le relative procedure e definisce inoltre indirizzi volti a garantire i diritti dei cittadini nell'accesso alle prestazioni ed ai servizi erogati unicamente attraverso i titoli.
Art. 41
Indicazioni per gli affidamenti e gli acquisti di servizi e prestazioni
1. Gli Enti locali, nel rispetto della disciplina statale e comunitaria vigente in materia di procedure di affidamento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio- educativi da parte della pubblica amministrazione, e per la valorizzazione dell'apporto dei soggetti di cui all'articolo 20, salvo quanto previsto all'articolo 44, privilegiano per la scelta del fornitore le procedure di affidamento ristrette e negoziate.
2. I contratti prevedono le modalità per la verifica periodica dei relativi adempimenti ed i provvedimenti da adottare in caso di inadempienza.
3. Gli Enti locali valutano le offerte secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base della qualità e del prezzo, considerando il fattore prezzo con un peso inferiore al cinquanta per cento del peso complessivo.
4. La Giunta regionale definisce con proprio atto, sentito il parere della Conferenza regionale del Terzo settore, i requisiti generali per la partecipazione alle gare, nonchè i criteri per la valutazione della qualità delle offerte.
Art. 42
Azioni per la qualificazione delle prestazioni professionali e norme di garanzia in materia di affidamenti ed acquisti di servizi e prestazioni
1. La Regione e gli Enti locali riconoscono nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona. A tal fine, fermo restando il rispetto delle norme in materia di tutela, libertà e dignità dei lavoratori e di quelle di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 Sito esterno (Revisione della legislazione in materia cooperativistica) , con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, sono promosse azioni volte a qualificare la prestazione lavorativa, anche tramite le iniziative formative di cui all'articolo 34.
2. I contratti d'affidamento e d'acquisto di servizi e di prestazioni garantiscono il rispetto della dignità e della qualità del lavoro, nonchè il rispetto delle norme in materia di previdenza ed assistenza e, in caso di gara d'appalto, delle norme previste dalla legge 7 novembre 2000, n. 327 Sito esterno (Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto).
Art. 43
Istruttoria pubblica per la progettazione comune
1. Gli Enti locali, per affrontare specifiche problematiche sociali indicono istruttorie pubbliche per la coprogettazione dei relativi interventi, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti di cui all'articolo 20.
2. All'istruttoria pubblica partecipano i soggetti di cui all'articolo 20, attivi nel territorio di riferimento in ordine alle problematiche sociali individuate, le loro organizzazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali, le associazioni di tutela degli utenti del territorio di riferimento, nonchè i cittadini interessati.
3. L'istruttoria pubblica raccoglie le osservazioni e le proposte dei soggetti partecipanti e si conclude con l'individuazione di progetti d'intervento innovativi e sperimentali. Gli Enti locali definiscono, in accordo con i soggetti di cui all'articolo 20 che dichiarano disponibilità a collaborare, le forme e le modalità della collaborazione.
Art. 44
Apporto del volontariato alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete
1. Gli Enti locali valorizzano l'apporto del volontariato alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, anche mediante la stipula di convenzioni, ai sensi della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26), per l'erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato.
Titolo VII
RISORSE E FINANZIAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO
Art. 45
Finanziamento del sistema integrato
1. Le risorse finanziarie del sistema integrato sono costituite da:
a) fondi statali;
b) fondo sociale regionale;
c) fondo sociale locale.
2. I Comuni, singoli o associati, istituiscono per il finanziamento degli interventi e dei servizi previsti nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza un fondo locale di ambito distrettuale il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.
3. Nel fondo confluiscono le risorse pubbliche e le risorse dei soggetti privati che partecipano all'accordo di programma, attraverso i protocolli di adesione, ai sensi dell'articolo 29, comma 6. Al fondo locale possono concorrere donazioni, o altre liberalità da parte di soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, o da altri soggetti privati, anche non partecipanti all'accordo di programma, per il rafforzamento del sistema locale o per sperimentazioni miranti al consolidamento del sistema di protezione sociale e solidaristico.
4. Agli oneri derivanti dalle attività di formazione di cui all'articolo 34 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti disponibili a valere sulla legge regionale n. 19 del 1979, nonchè da finanziamenti provenienti dall'Unione europea per iniziative ed interventi in materia di politiche formative.
Art. 46
Fondo sociale regionale
1. La Regione, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge, istituisce un fondo denominato Fondo sociale regionale.
2. Alla determinazione dell'entità del Fondo sociale regionale concorrono:
a) le somme provenienti dallo Stato a seguito del riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dalla legge n. 328 del 2000 Sito esterno;
b) le ulteriori risorse integrative regionali da determinarsi con legge di bilancio;
c) le eventuali altre assegnazioni statali vincolate ad interventi socio-assistenziali o socio-sanitari;
d) le risorse derivanti da organismi dell'Unione europea per iniziative ed interventi in materia di politiche sociali.
Art. 47
Fondo sociale regionale. Spese correnti operative
1. Il Fondo sociale regionale per le spese correnti operative a sostegno dei servizi e degli interventi è destinato, per quota parte:
a) alle spese per interventi diretti della Regione relativi alla predisposizione ed aggiornamento del Piano regionale, alla implementazione del sistema informativo regionale dei servizi sociali, alla realizzazione dell'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, all'attuazione della riforma di cui alla presente legge, alla predisposizione di studi e ricerche, al concorso alle sperimentazioni volte a rispondere a nuovi bisogni sociali e ad individuare nuove modalità organizzative e gestionali, alla realizzazione delle iniziative formative di cui all'articolo 34, comma 3 ed all'articolo 38, comma 4, nonchè al sostegno dei programmi e delle iniziative di cui all'articolo 8, comma 3 di interesse regionale;
b) ai Comuni singoli ed alle forme associative di cui all'articolo 16, quale concorso regionale all'attuazione dei Piani di zona, e per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura, al sostegno economico ed alla mobilità delle persone anziane, disabili o inabili, purchè vengano associate le funzioni finanziate;
c) alle Province, per l'attuazione dei programmi provinciali di cui all'articolo 27, comma 3, e quale concorso regionale alle attività di coordinamento e supporto per la implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali, nonchè per l'elaborazione dei Piani di zona.
2. Il Fondo sociale regionale per le spese correnti operative è destinato inoltre ai Comuni singoli ed alle forme associative di cui all'articolo 16, alle Aziende unità sanitarie locali, alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, alle Aziende pubbliche di servizi alla persona ed ai soggetti privati senza scopo di lucro per:
a) il sostegno dei programmi e delle iniziative volte alla promozione sociale, alle iniziative formative ed alla vigilanza sui servizi e le strutture;
b) il sostegno delle attività a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle famiglie, previste dalla legge 28 agosto 1997, n. 285 Sito esterno (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), dalla Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476 Sito esterno, dalla legge 8 marzo 2000 n. 53 Sito esterno (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e dalle leggi regionali 14 agosto 1989, n. 27 (Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli), e 28 dicembre 1999, n. 40 (Promozione della città dei bambini e delle bambine);
c) il sostegno delle attività sociali in materia di dipendenze patologiche previste dal Testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 Sito esterno in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e dalla legge 18 febbraio 1999, n. 45 Sito esterno (Disposizioni per il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze);
d) il sostegno delle attività in materia di immigrazione previste dal decreto legislativo n. 286 del 1998 Sito esterno e dalla legislazione regionale vigente;
e) il sostegno delle attività a favore dei cittadini disabili previste dalla legge n. 104 del 1997 Sito esterno e dalla legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili);
f) il sostegno delle attività a favore delle minoranze nomadi di cui alla legislazione regionale vigente;
g) il sostegno delle iniziative rivolte ai soggetti di cui all'articolo 20, comma 1, secondo le norme regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale ed associazionismo.
3. Il Consiglio regionale, sulla base di quanto previsto dal Piano regionale, approva un programma annuale che indica i criteri generali di ripartizione delle risorse relative alle attività di cui al comma 1, lettere b) e c), ed al comma 2.
Art. 48
Fondo sociale regionale. Spese di investimento
1. Il Fondo sociale regionale per le spese di investimento è finalizzato al concorso alle spese di costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, mediante la concessione di contributi in conto capitale.
2. I destinatari dei contributi sono:
a) Comuni singoli o associati e loro forme di gestione dotate di personalità giuridica;
b) Aziende unità sanitarie locali, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed Aziende pubbliche di servizi alla persona;
c) soggetti privati accreditati o partecipanti al protocollo di adesione secondo le previsioni dell'articolo 29.
3. Gli interventi ammessi a contributo ricompresi nei Piani di zona, sono relativi a strutture aventi caratteristiche conformi alle tipologie ed ai parametri di funzionalità ed organizzazione previsti dalle norme statali e regionali vigenti, con particolare riguardo alle norme sull'autorizzazione al funzionamento.
4. In caso di richiesta di ammissione a contributo per la ristrutturazione o la costruzione di immobili, gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo da parte della Regione, in proprietà, o in diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo.
5. In caso di richiesta di ammissione a contributo per l'acquisto di immobili, la volontà di acquisto, da parte dei competenti organi, deve risultare alla data di presentazione della relativa domanda.
6. Gli immobili per i quali sono concessi i contributi sono vincolati per la durata di venti anni alla destinazione sociale relativa agli interventi negli ambiti socio- assistenziale, socio-educativo e socio-sanitario. L'atto costitutivo del vincolo viene trascritto nella Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio a cura e spese del beneficiario. Sono nulli gli atti di alienazione delle strutture di cui al presente comma per tutta la durata del vincolo.
7. La Giunta regionale può, su richiesta del beneficiario, autorizzare la rimozione del vincolo prima della sua scadenza, a condizione che le finalità per le quali è stato concesso il contributo non siano più perseguibili o sia più opportuna, in relazione all'interesse pubblico, una destinazione del bene diversa da quella sociale. La Giunta regionale stabilisce, in relazione alla residua durata del vincolo ed all'ammontare del contributo concesso, la quota parte dello stesso che il beneficiario deve restituire alla Regione.
8. Fino alla data di entrata in vigore del Piano regionale i contributi previsti dal presente articolo sono concessi per le seguenti finalità:
a) adeguare le strutture esistenti a normative tecniche statali e regionali;
b) favorire la permanenza al domicilio delle persone di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b);
c) superare definitivamente gli istituti per minori e riconvertirli in strutture comunitarie di tipo familiare, secondo quanto previsto all'articolo 22, comma 3 della legge n. 328 del 2000 Sito esterno;
d) fornire risposte di accoglienza per persone prive dei necessari supporti familiari ed in condizione di povertà estrema e senza fissa dimora, o minacciate o vittime di violenza ed abuso;
e) fornire risposte di accoglienza e occasioni di socializzazione per il sollievo ed il sostegno alle famiglie nei compiti di cura di persone in condizione di non autosufficienza.
9. I soggetti che abbiano ricevuto contributi in conto capitale sono tenuti a restituirli in caso di mancata concessione o revoca dell'accreditamento.
10. La Giunta regionale definisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi e per l'assegnazione, erogazione e liquidazione dei contributi stessi, nonchè la percentuale da concedere ai soggetti beneficiari.
Art. 49
Compartecipazione al costo delle prestazioni
1. Il Consiglio regionale, con propria direttiva, definisce i criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato, sulla base del principio di progressività in ragione della capacità economica dei soggetti e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 Sito esterno.
Art. 50
Fondo sociale per la non autosufficienza
1. La Regione istituisce il Fondo sociale per la non autosufficienza.
2. Si considera non autosufficiente la persona anziana o disabile che non può provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.
3. La valutazione della condizione di non autosufficienza è svolta secondo criteri e modalità stabilite con direttiva adottata dal Consiglio regionale.
4. Il Fondo per la non autosufficienza finanzia le prestazioni ed i servizi socio-assistenziali e socio- sanitari, non sostitutivi di quelli sanitari, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie), rivolti a persone non autosufficienti, e per i quali è prevista la compartecipazione alla spesa.
5. Costituiscono fonti di finanziamento del Fondo le seguenti risorse:
a) Fondo sociale regionale;
b) Fondo sanitario regionale;
c) risorse statali finalizzate;
d) ulteriori risorse regionali provenienti dalla fiscalità generale;
e) eventuali risorse di altri soggetti.
6. Le risorse del Fondo per la non autosufficienza vengono annualmente ripartite tra i Comuni, singoli ed associati, che sottoscrivono l'accordo di programma regionale, coerente con le indicazioni definite nel Piano sociale regionale.
7. I soggetti di cui al comma 6 utilizzano le risorse assegnate secondo le procedure, le priorità e le modalità definite con direttiva del Consiglio regionale.
Titolo VIII
SISTEMA DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
Art. 51
Monitoraggio ed analisi d'impatto
1. A partire dal primo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione annuale in cui sono contenute le seguenti informazioni:
a) stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge per la realizzazione del sistema integrato;
b) evoluzione dei compiti assegnati ai soggetti attuatori;
c) modalità di finanziamento della legge, entità, fonti e criteri delle ripartizioni dei fondi agli Enti locali ed agli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della legge.
2. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio un'analisi d'impatto. Tale analisi si concentra su:
a) i destinatari degli interventi del sistema integrato, valutando il grado di soddisfacimento dei bisogni degli utenti, nonchè il livello di qualità dei servizi resi e degli interventi attuati;
b) gli Enti locali e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, con riferimento alla capacità degli stessi di fare fronte ai compiti assegnati;
c) l'andamento della spesa sociale dei Comuni, in relazione ai servizi resi ed agli interventi attuati.
Art. 52
Valutazione dei servizi nell'ambito dei Piani di zona
1. I Comuni valutano, nell'ambito dei Piani di zona, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, degli interventi e dei risultati conseguiti. Tale valutazione si realizza con il coinvolgimento degli utenti e dei soggetti che partecipano ai Piani di zona.
Titolo IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 53
1.
Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia- Romagna) è così sostituito:
"4. L'area di sosta deve in ogni caso essere classificata come zona omogenea D o F, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, ovvero essere ricondotta alle attrezzature e spazi collettivi di cui all'articolo A-24, comma 2, lettera b) dell'allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). L'Amministrazione comunale potrà disciplinare, anche in aumento, gli spazi da destinare ai servizi igienici in generale, ai parcheggi, ecc. Qualora il Comune intenda adibire ad aree di sosta aree con diversa classificazione dovrà approvare apposita motivata variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 (Tutela e uso del territorio) e successive modifiche, con il rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti. " .
Art. 54
1.
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 14 agosto 1989, n. 27 (Norme concernenti politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli) è sostituita dalla seguente:
"d) mediante l'utilizzo del Fondo sociale regionale; " .
Art. 55
1.
La rubrica dell'articolo 12 della legge regionale 3 febbraio 1994, n. 5 (Tutela e valorizzazione delle persone anziane. Interventi a favore di anziani non autosufficienti) è sostituita dalla seguente:
" Interventi socio- assistenziali rivolti agli anziani " .
2.
Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 5 del 1994 le parole
" Gli interventi di cui al comma 1 "
sono sostituite dalle seguenti:
" Gli interventi socio- assistenziali " .
3.
Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 5 del 1994 le parole
" e delle relative Unità di valutazione geriatrica. "
sono sostituite dalle seguenti:
" e degli strumenti tecnici per la valutazione multidimensionale. " .
4.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 5 del 1994, a decorrere dalla data di approvazione delle direttive in materia di strumenti tecnici di valutazione e controllo dei programmi assistenziali e di individuazione del responsabile del caso, di cui all'articolo 9, comma 6 della presente legge, è così sostituita:
"a) assicurare in collaborazione con i servizi del distretto la valutazione della situazione dell'anziano e l'accesso alla rete dei servizi, attivando per bisogni complessi lo strumento tecnico per la valutazione multidimensionale indicato dalle direttive regionali; "
5.
Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 5 del 1994 è così sostituito:
"2. Il Servizio attiva gli strumenti tecnici di valutazione multidimensionale definiti dalle direttive regionali, previsti nell'accordo di programma e ne organizza le attività. " .
6.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 1994 è così sostituita:
"b) autorizza in via amministrativa l'accesso alla rete dei servizi socio-sanitari integrati sulla base delle disposizioni e certificazioni dello strumento tecnico per la valutazione multidimensionale definito dalle direttive regionali, tenuto conto delle disponibilità esistenti sul territorio e delle opzioni del cittadino; " .
7.
Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 1994 è sostituito dal seguente:
"2. Il Servizio garantisce l'attività di segreteria dello strumento tecnico di valutazione multidimensionale definito dalle direttive regionali. " .
Art. 56
1.
Il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 Sito esterno) è sostituito dal seguente:
"4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo. " .
Art. 57
1.
L'articolo 7 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno) e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
"Art. 7
Integrazione delle attività socio-assistenziali e sanitarie
1. La Regione promuove l'integrazione delle attività socio- assistenziali di competenza dei Comuni con le attività sanitarie e socio-sanitarie di competenza delle Aziende unità sanitarie locali. I Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi in materia d'integrazione socio-sanitaria compresi nei Piani di zona previsti nella normativa regionale in materia di servizi sociali, in coerenza con le direttive regionali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 in materia di prestazioni socio-sanitarie, i modelli organizzativi ed i relativi rapporti finanziari, fondati sull'integrazione organizzativa e professionale delle rispettive competenze.
2. Nel quadro degli accordi di cui al comma 1, i Comuni possono delegare la gestione di attività o servizi socio- assistenziali alle Aziende unità sanitarie locali, che le esercitano, di norma, in ambito distrettuale, con bilanci e contabilità separate, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 Sito esterno.
3. Le Aziende unità sanitarie locali possono partecipare, al fine di migliorare l'integrazione professionale nei servizi e favorire semplificazioni gestionali, a forme di gestione di attività e servizi socio-sanitari costituite dagli Enti locali, secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno. Per le partecipazioni societarie si applicano le norme di cui all'articolo 51 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere). " .
2.
La rubrica dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1994 è sostituita dalla seguente:
" Conferenza territoriale sociale e sanitaria " .
3.
L'alinea del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1994 è così sostituito:
"1. E' istituita la Conferenza territoriale sociale e sanitaria composta: " .
4.
L'alinea del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1994 è sostituito dal seguente:
"2. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria assolve ai compiti ed alle funzioni di cui al comma 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo di riordino ed alla normativa regionale in materia di servizi sociali: ".
5.
La lettera e) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1994 è sostituita dalla seguente:
"e) promuove e coordina la stipula degli accordi inmateria di integrazione socio-sanitaria previsti dai Piani dizona, tenuto conto delle indicazioni del Piano regionaledegli interventi e dei servizi sociali, assicurandol'integrazione e la coerenza con i Piani per la saluteprevisti dal Piano sanitario regionale; '' .
6.
Al comma 3 dell'articolo 11 ed al comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, l'espressione
" Conferenze sanitarie territoriali "
è sostituita da
" Conferenze territoriali sociali e sanitarie " .
Art. 58
1.
Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere), le parole
" le intese di programma "
sono sostituite da
" gli accordi " .
Art. 59
1.
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 3, della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani) è così sostituita:
"b) propone i criteri e le modalità di accesso ai contributi di cui all'articolo 4; ".
2.
L'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 1996 è sostituito dal seguente:
" Art. 4
Contributi regionali
1. La Regione sostiene iniziative per favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle politiche giovanili tramite la concessione di contributi per:
a) la promozione, lo sviluppo, la dotazione strumentale e tecnologica di servizi rivolti ai giovani;
b) la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture destinate ad attività rivolte ai giovani.
2. La Giunta regionale definisce con proprio atto, su conforme proposta del Comitato di cui all'art. 3, criteri e modalità di accesso ai contributi di cui al comma 1. " .
3.
Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 1996 è così sostituito:
"2. La Regione concorre alla realizzazione:
a) degli interventi di cui all'articolo 4, lettera a), mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio, che sarà dotato della necessaria disponibilità a norma dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia- Romagna, abrogazione delle l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4);
b) degli interventi di cui all'articolo 4, lettera b), mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio, che sarà dotato della necessaria disponibilità a norma dell'art. 40 della legge regionale n. 40 del 2001. ".
Art. 60
1.
Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili) è così sostituito:
"1. La Regione concede contributi sulla spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di cittadini gravemente disabili. " .
Art. 61
1.
All'articolo 8 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana) è aggiunto il seguente comma 5 bis:
"5 bis. Costituisce titolo di priorità per la concessione dei contributi regionali, la previsione, nel programma di riqualificazione urbana, di interventi sociali ricompresi nel Piano di zona, da attuarsi negli ambiti oggetto dell'intervento di riqualificazione. " .
Art. 62
1.
Il titolo della legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997 Sito esterno, nonchè di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale) è così modificato:
"Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997 Sito esterno
.
2.
Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 34 del 1998 è così modificato:
"1. Il funzionamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in possesso dei requisiti minimi stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con d.P.R. 14 gennaio 1997 Sito esterno è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione secondo le norme della presente legge. " .
3.
Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 34 del 1998 è così sostituito:
"3. Qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda aprire, ampliare o trasformare strutture sanitarie rientranti in una delle tipologie previste al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 Sito esterno, ovvero esercitare le attività di assistenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 1, deve presentare domanda al Comune nel quale la struttura è ubicata. Il modello di domanda è stabilito dalla Regione con deliberazione adottata dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. " .
Art. 63
1.
Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 40 (Promozione delle città dei bambini e delle bambine) è sostituito dal seguente:
"3. La Regione persegue le finalità di cui al presente articolo, dell'articolo 3, lettera d) e dell'articolo 7 della legge 285 del 1997 Sito esterno, favorendo la cooperazione con gli Enti locali, gli altri soggetti pubblici ed il Terzo settore. " .
2.
Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 40 del 1999 è così sostituito:
"2. La Regione realizza inoltre le seguenti azioni:
a) promuove e sostiene progetti finalizzati ad accrescere la possibilità di fruire dell'ambiente naturale ed urbano da parte dell'infanzia, anche migliorandone l'accessibilità spazio-temporale e la percezione;
b) promuove e sostiene il miglioramento della qualità ambientale delle città;
c) sostiene la progettazione e la realizzazione di interventi innovativi e di riqualificazione di spazi, edifici, aree e percorsi urbani a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riguardo per quelle realizzate con il loro concorso;
d) sostiene i piani comunali di regolazione degli orari (PRO) caratterizzati da azioni volte a qualificare i tempi e gli spazi di vita dei bambini e delle bambine;
e) incentiva l'elaborazione e la diffusione di indicazioni tecniche ed operative e di una cultura della pianificazione e della progettazione urbana ispirata al rispetto ed all'ascolto delle esigenze dei bambini e delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi;
f) promuove attività di formazione ed aggiornamento del personale degli Enti locali per favorire la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
g) promuove la creazione di una banca dati dei progetti attivati in ambito regionale;
h) promuove scambi di informazioni tra gli Enti locali ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;
i) promuove la partecipazione dei bambini e delle bambine, degli e delle adolescenti alla vita sociale e civile delle comunità;
l) diffonde la conoscenza sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonchè sugli interventi previsti dalla presente legge;
m) promuove la conoscenza e la trasferibilità dei progetti che si caratterizzano per la loro particolare innovatività e trasversalità. " .
3.
L'articolo 4 della legge regionale n. 40 del 1999 è sostituito dal seguente:
" Art. 4
Progetti " Città amiche dei bambini e delle bambine "
1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, gli Enti locali si dotano di progetti di intervento "Città amiche delle bambine e dei bambini", orientati al miglioramento della qualità di vita dei bambini e delle bambine, degli e delle adolescenti nelle città.
2. I progetti individuano le azioni e le iniziative da realizzare con particolare riferimento alle tipologie indicate dal comma 2 dell'art. 2 e individuano procedure semplificate ed accelerate di realizzazione.
3. La Regione, per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, ed in particolare degli interventi indicati all'articolo 2, comma 2, punti a, b, c, d, concede contributi agli Enti locali sulla base dei criteri e delle modalità definite periodicamente dalla Giunta regionale. " .
4.
L'articolo 5 della legge regionale n. 40 del 1999 è così sostituito:
"Art. 5
Coordinamento e monitoraggio delle azioni
1. La Giunta regionale assicura il coordinamento delle azioni previste dall'articolo 2.
2. La Giunta, in collaborazione con il sistema delle autonomie locali, effettua il monitoraggio delle attività, dei progetti e dei programmi scaturiti dall'applicazione della presente legge, in sintonia con quanto previsto in attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285 Sito esterno e relaziona annualmente alla competente commissione consiliare. " .
Art. 64
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a)
la legge regionale 17 febbraio 1978, n. 10 (Attribuzione ai Comuni delle funzioni, dei beni e dei rapporti patrimoniali dei disciolti EE.CC.AA. ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno e delle funzioni di organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza previste dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 Sito esterno);
b)
la legge regionale 12 maggio 1978, n. 16 (Contributo della Regione per l'estensione dell'assistenza farmaceutica ai pensionati delle categorie dei lavoratori autonomi, agli invalidi civili, agli invalidi di guerra e agli appartenenti alle categorie assimilate, nonchè ai loro familiari a carico);
c)
la legge regionale 2 settembre 1983, n. 35 (Amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza già concentrate o amministrate dai disciolti Enti Comunali di Assistenza);
d)
la legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2 (Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale);
e)
la legge regionale 1 giugno 1992, n. 27 (Criteri e procedure per la depubblicizzazione ed il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Istituzioni pubbliche regionali ed infraregionale di assistenza e beneficenza).
2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:
a)
gli articoli 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18 e 20 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 25 (Prime norme di attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno in materia di assistenza sociale) ;
b)
i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 15, l'articolo 17-bis, il comma 4 dell'articolo 18 e l'articolo 19 della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna);
c)
l'articolo 25 e le lettere c) e g) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 14 agosto 1989, n. 27 (Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli);
d) è abrogato l'articolo 44 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e sugli Enti dipendenti dalla Regione);
e)
l'articolo 4, i commi 1 e 2 dell'articolo 12, gli articoli 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25 della legge regionale 3 febbraio 1994, n. 5 (Tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore di anziani non autosufficienti);
f)
l'articolo 22 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno) e successive modifiche;
g)
gli articoli 45 e 47 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere);
h)
il comma 3 dell'articolo 1, il comma 5 dell'articolo 2, il comma 2 dell'articolo 3, le lettere c), d), e) del comma 1 dell'articolo 15, il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997 Sito esterno, nonchè di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale);
Art. 65
Decorrenza delle abrogazioni
1. L'abrogazione degli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 5 del 1994 ha effetto a decorrere dalla data di approvazione delle direttive di cui all'articolo 7, comma 5 della presente legge in materia di strumenti tecnici di valutazione e controllo dei programmi assistenziali e di individuazione del responsabile del caso.
2. L'abrogazione del comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 5 del 1994 ha effetto a decorrere dalla data di approvazione della direttiva di cui all'articolo 12, comma 5 inerente gli assegni di cura e le abrogazioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 12 e degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 della stessa legge regionale hanno effetto a decorrere dalla data di approvazione del primo Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.
Art. 66
Norme transitorie
1. Fino all'approvazione della direttiva di cui all'articolo 35, comma 2, si applicano i requisiti e le disposizioni adottate in attuazione della legge regionale n. 34 del 1998 in materia di strutture residenziali e semiresidenziali socio- assistenziali e sociosanitarie.
2. I Comuni e le Province, fino all'approvazione della disciplina in materia di trasformazione delle Istituzioni prevista al Titolo IV, esprimono parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di interesse, rispettivamente, comunale o provinciale.
3. Ai procedimenti per la concessione di contributi iniziati sulla base delle norme modificate o abrogate dalla presente legge, non ancora conclusi alla data dell'entrata in vigore della stessa, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. Ai procedimenti per la concessione di contributi in conto capitale di cui alla legge regionale n. 2 del 1985 si applicano le disposizioni in materia di vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 48, comma 6.
4. La disciplina in materia di accreditamento di cui alla presente legge si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della direttiva prevista all'articolo 38, comma 3, con le modalità dalla stessa indicate.
5. Fino alla conclusione dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 328 del 2000 Sito esterno.
Art. 67
Norme transitorie in materia di funzioni socio-assistenziali già di competenza provinciale
1. Le Province trasmettono alla Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la ricognizione delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali utilizzate alla data di entrata in vigore della legge n. 328 del 2000 Sito esterno per l'esercizio delle funzioni di cui alla legge 18 marzo 1993, n. 67 Sito esterno recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale.
2. La Giunta regionale, sulla base di tali ricognizioni, disciplina con successivo atto le modalità di trasferimento agli Enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali sulla base dei seguenti criteri:
a) ripartizione delle risorse finanziarie sulla base della popolazione residente da zero a diciotto anni;
b) trasferimento delle risorse patrimoniali ai Comuni dove le stesse sono ubicate;
c) riduzione delle risorse finanziarie di cui alla lettera a) per i Comuni cui sono trasferite risorse patrimoniali;
d) trasferimento delle risorse umane in alternativa al trasferimento delle risorse finanziarie corrispondenti.
3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a) sono trasferite agli Enti locali per tre esercizi finanziari consecutivi.
4. Fino alla approvazione dell'atto di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 191, comma 3 della legge regionale n. 3 del 1999.
Art. 68
Pareri obbligatori
1. Quando, per l'attuazione della presente legge, è prevista l'approvazione di atti da parte del Consiglio regionale, la Giunta, in sede di proposta, è tenuta ad assumere il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali.
2. Quando, per l'attuazione della presente legge, è prevista l'approvazione di atti da parte della Giunta regionale, questa provvede, assunto il parere della Conferenza Regione- Autonomie locali e sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 69
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dei capitoli afferenti le Unità previsionali di base, autorizzati dalla legge annuale di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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