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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

Art. 31
Programmi speciali di intervento sociale
1. La Regione promuove la realizzazione di programmi di intervento sociale finalizzati alla qualificazione di specifiche aree territoriali o alla soluzione di particolari problematiche sociali, favorendo la cooperazione tra gli Enti locali ed i soggetti pubblici e privati, il coordinamento delle iniziative e l'impiego integrato delle risorse finanziarie.
2. I programmi sono definiti tramite accordi promossi dalla Regione, cui possono partecipare gli Enti locali, le Aziende sanitarie ed i soggetti pubblici o privati che assumono obblighi per la loro realizzazione.
3. L'accordo, approvato con deliberazione della Giunta regionale, indica, tra l'altro, le azioni da realizzare e le relative modalità, la quantificazione delle risorse complessive, gli obblighi di ciascun aderente e la durata del programma. Con la medesima deliberazione sono assegnati i finanziamenti regionali per l'attuazione del programma.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera b) e dall’art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13

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