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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

Art. 54
1.
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 28 della L.R. 14 agosto 1989, n. 27 (Norme concernenti politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli) è sostituita dalla seguente:
"d) mediante l'utilizzo del Fondo sociale regionale; " .

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera b) e dall’art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13

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