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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

Titolo VI
STRUMENTI PER LA REGOLAZIONE E LA QUALITÀ DEL SISTEMA INTEGRATO
Art. 34

(sostituiti commi 3 e 4 da art. 16 L.R. 15 luglio 2016 n. 11)

Attività di formazione
1. La formazione degli operatori costituisce strumento per la promozione della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi del sistema integrato, per l'integrazione professionale, nonché per lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale.
2. La Regione promuove la formazione degli operatori sociali e degli operatori dell'area socio-sanitaria, curando il raccordo dei percorsi formativi e tenendo conto delle esigenze di integrazione delle diverse professionalità.
3. La Regione promuove iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del Terzo settore e dei soggetti senza scopo di lucro di cui all'articolo 20, assicurando il confronto con le rispettive rappresentanze.
4. Alla programmazione, progettazione e realizzazione delle attività formative di cui al comma 2 si applicano le norme della legge regionale n. 12 del 2003, tenuto conto di quanto previsto dal Piano regionale.
5. I soggetti pubblici e privati erogatori degli interventi promuovono ed agevolano la partecipazione degli operatori ad iniziative di formazione, qualificazione ed aggiornamento.
Art. 35

(modificato comma 2 da art. 39 L.R. 22 dicembre 2005 n. 20)

Autorizzazione di strutture e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari
1. Il funzionamento di servizi e strutture residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private, che svolgono attività socio-assistenziali e socio-sanitarie è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione, al fine di garantire la necessaria funzionalità e sicurezza, nel rispetto delle norme statali e regionali in materia, con particolare riguardo alla sicurezza e salute dei lavoratori. La Giunta regionale stabilisce con propria direttiva quali servizi e strutture sono soggetti all'autorizzazione e quali sono soggetti alla comunicazione di avvio di attività.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente,stabilisce con propria direttiva, acquisito il parere della Conferenza regionale del Terzo settore, i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento delle strutture e dei servizi di cui al comma 1, le procedure per il rilascio delle autorizzazioni, tenuto conto del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308 (Regolamento concernente 'Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328 Sito esterno'), nonché le modalità di comunicazione di avvio di attività per i servizi e gli interventi non soggetti ad autorizzazione al funzionamento indicati all'articolo 37. Con il medesimo atto sono stabilite le modalità per rilasciare autorizzazioni per la gestione di servizi e strutture a carattere sperimentale. Tali autorizzazioni, in deroga ai requisiti minimi, sono subordinate alla presentazione di progetti innovativi che abbiano l'obiettivo di migliorare l'efficacia e l'efficienza della gestione dei servizi.
3. La Giunta regionale disciplina il coordinamento delle procedure concernenti l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi con quelle concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie, nonché le modalità di raccolta ed aggiornamento dei dati sulle strutture e sui servizi di cui al comma 1.
4. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi sono attribuite ai Comuni che le esercitano anche avvalendosi dei servizi dell'Azienda unità sanitaria locale, al fine di costituire un apposito organismo tecnico la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabilite con la direttiva di cui al comma 2. La Regione individua ed organizza azioni formative rivolte ai componenti gli organismi tecnici.
5. Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che intenda erogare servizi, aprire, ampliare o trasformare strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, presenta domanda al Comune nel quale i servizi vengono erogati, oppure nel quale la struttura è ubicata. Il modello di domanda è stabilito dalla Regione.
6. L'autorizzazione al funzionamento deve obbligatoriamente indicare: il soggetto gestore, la tipologia di servizio o struttura, la sua denominazione e, per le strutture, l'ubicazione e la capacità ricettiva massima autorizzata. Con la direttiva consiliare di cui al comma 2 possono essere individuati ulteriori elementi che l'autorizzazione al funzionamento deve indicare.
Art. 36

(sostituito comma 3 da art. 17 L.R. 15 luglio 2016 n. 11)

Vigilanza sui servizi e le strutture
1. Le funzioni amministrative concernenti la vigilanza sui servizi e le strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie sono attribuite, ferme restando le funzioni di vigilanza dell'Azienda unità sanitaria locale, ai Comuni che le esercitano avvalendosi dell'organismo tecnico di cui all'articolo 35, comma 4, secondo le modalità ed i termini stabiliti con la direttiva di cui al comma 2 del medesimo articolo.
2. La vigilanza si esercita mediante richiesta di informazioni, ispezioni e controlli periodici sulle strutture e sui servizi, anche a seguito di eventuali segnalazioni.
3. Gli organismi tecnici trasmettono annualmente ai Comuni interessati ed alla Regione, una relazione sull'attività di vigilanza con le caratteristiche e nei termini stabiliti dalla direttiva di cui all'articolo 35, comma 2. La sintesi delle relazioni pervenute è pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Art. 37
Comunicazione di avvio di attività
1. Chiunque avvia una attività che comporta l'erogazione di uno o più interventi socio-assistenziali o socio-sanitari non soggetti ad autorizzazione è tenuto, per consentire l'esercizio delle funzioni di vigilanza, a darne comunicazione al Comune in cui svolge l'attività, con le modalità ed i termini stabiliti dalla direttiva prevista all'articolo 35, comma 2.
Art. 38

(già sostituito da art. 39 L.R. 22 dicembre 2005 n. 20, poi modificato comma 3 e sostituito comma 5 da art. 18 L.R. 15 luglio 2016 n. 11)

Erogazione dei servizi mediante accreditamento
1. Per l'erogazione dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari, caratterizzati da un finanziamento pubblico prevalente, da scopi solidaristici, da bisogni di cura e dall'adeguatezza, dalla flessibilità e dalla personalizzazione degli interventi, le Amministrazioni competenti si avvalgono delle strutture e dei servizi gestiti nelle forme previste dalla normativa sui servizi pubblici locali e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché dei soggetti privati di cui agli articoli 20 e 21.
2. La gestione dei servizi di cui al comma 1 è comunque subordinata al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 35 e dell'accreditamento nelle modalità previste dal presente articolo, nonché alla stipulazione di appositi contratti di servizio tra le Amministrazioni competenti ed i soggetti gestori, aventi ad oggetto la regolamentazione complessiva degli interventi. Tali contratti prevedono le modalità per la verifica periodica dei relativi adempimenti ed i provvedimenti da adottare in caso di inadempienza.
3. La Giunta regionale, previa concertazione con la Cabina di regia per le politiche sociali e sanitarie e sentito il parere della Conferenza regionale del Terzo settore, individua, nel rispetto dei parametri di cui al comma 1, i servizi il cui esercizio è subordinato all'accreditamento. Con il medesimo provvedimento sono definiti altresì, per ciascuna tipologia di servizio, gli ambiti di applicazione, i criteri ed i requisiti per il rilascio dell'accreditamento da parte dei soggetti di cui al comma 4, con l'obiettivo di promuovere la qualità del sistema integrato dei servizi e di garantire la trasparenza dei soggetti gestori, la tutela del lavoro e la qualità sociale e professionale dei servizi e delle prestazioni erogate. La Giunta regionale provvede ad acquisire, prima dell'emanazione del provvedimento di cui al presente comma, il parere della competente Commissione assembleare.
4. All'accreditamento provvedono i Comuni referenti per l'ambito distrettuale, individuati ai sensi dell'articolo 29, comma 3. L'accreditamento è rilasciato nell'ambito del fabbisogno di servizi indicato dalla programmazione regionale e territoriale, acquisito il parere di un apposito organismo tecnico di ambito provinciale, la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabilite con il provvedimento di cui al comma 3. Nelle procedure di accreditamento, i Comuni referenti si attengono a criteri di non discriminazione, pubblicità e trasparenza, garantendo la coerenza dei provvedimenti adottati con quanto indicato negli atti di programmazione di cui all'articolo 29 per il territorio interessato. L'accreditamento costituisce altresì condizione per l'erogazione delle prestazioni mediante la concessione dei titoli di cui all'articolo 40.
5. La Regione assicura il monitoraggio sull'attuazione del sistema di accreditamento al fine di favorire la piena realizzazione delle finalità di cui al presente articolo.
Art. 39
Sanzioni
1. Chiunque apra, ampli, trasformi o gestisca una struttura socio-assistenziale o socio-sanitaria o eroghi un servizio di cui all'articolo 35, senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.000 ad euro 10.000. L'apertura, l'ampliamento, la trasformazione o la gestione di una struttura socio-assistenziale o socio-sanitaria, o l'erogazione di un servizio, di cui all'articolo 35 comma 1, senza l'acquisizione della prevista autorizzazione al funzionamento, comportano inoltre la chiusura dell'attività disposta con provvedimento del Comune competente, che adotta le misure necessarie per tutelare gli utenti.
2. Il gestore di struttura che, in possesso di autorizzazione al funzionamento, supera la capacità ricettiva massima autorizzata, è punito con la sanzione amministrativa di euro 2.000 per ogni posto che supera la capacità ricettiva autorizzata. In caso di violazione della capacità ricettiva il Comune inoltre diffida il gestore a rientrare nei limiti entro un termine fissato.
3. Il Comune può inoltre disporre la revoca o la sospensione dell'autorizzazione al funzionamento, in relazione alla gravità della violazione, qualora accerti il venire meno dei presupposti che hanno dato luogo al suo rilascio. Il provvedimento di revoca o sospensione deve indicare gli adempimenti da porre in essere e la documentazione da produrre per riprendere l'attività.
4. La decisione del gestore di interrompere o sospendere l'attività autorizzata di cui all'articolo 35 deve essere preventivamente comunicata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso di inosservanza si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 3.000.
5. In caso di inosservanza dell'obbligo di denuncia di avvio di attività previsto all'articolo 37 si applica la sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 1.300.
6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si osservano le procedure previste dalla L.R. 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). L'accertamento, la contestazione e la notifica della violazione, nonché l'introito dei proventi, sono di competenza del Comune.
Art. 40
Titoli per la fruizione di prestazioni e servizi sociali
1. Gli Enti locali garantiscono le prestazioni ed i servizi sociali previsti all'articolo 6 e nell'ambito dei programmi individualizzati di cui all'articolo 7, comma 3, anche mediante la concessione ai destinatari di titoli di esenzione totale o parziale dalla partecipazione alla spesa, con indicazione delle prestazioni e dei servizi che devono essere erogati, delle caratteristiche degli stessi e delle modalità di fruizione.
2. I destinatari degli interventi che dispongono del titolo di esenzione scelgono, nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 38, comma 3, il soggetto cui rivolgersi per ottenere i servizi e le prestazioni definiti. I Comuni tenuti all'assistenza determinano le tariffe e le modalità di rimborso delle prestazioni totalmente o parzialmente esenti.
3. Il Piano regionale disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei titoli, individua i servizi e le prestazioni che possono essere fruite attraverso l'utilizzo degli stessi, nonché le relative procedure e definisce inoltre indirizzi volti a garantire i diritti dei cittadini nell'accesso alle prestazioni ed ai servizi erogati unicamente attraverso i titoli.
Ulteriori disposizioni per gli affidamenti e gli acquisti dei servizi
1. Fino all'avvio del sistema di accreditamento di cui all'articolo 38, nonché per le prestazioni escluse dall'ambito di applicazione del medesimo articolo, le Amministrazioni competenti provvedono agli affidamenti dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-assistenziali nel rispetto della disciplina vigente in materia, privilegiando per la scelta del fornitore le procedure di affidamento ristrette o negoziate e provvedendo a valutare le offerte secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base della qualità e del prezzo, considerando il fattore prezzo con un peso inferiore al cinquanta per cento del peso complessivo.
Art. 42
Azioni per la qualificazione delle prestazioni professionali e norme di garanzia in materia di affidamenti ed acquisti di servizi e prestazioni
1. La Regione e gli Enti locali riconoscono nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona. A tal fine, fermo restando il rispetto delle norme in materia di tutela, libertà e dignità dei lavoratori e di quelle di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 Sito esterno (Revisione della legislazione in materia cooperativistica), con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, sono promosse azioni volte a qualificare la prestazione lavorativa, anche tramite le iniziative formative di cui all'articolo 34.
2. I contratti d'affidamento e d'acquisto di servizi e di prestazioni garantiscono il rispetto della dignità e della qualità del lavoro, nonché il rispetto delle norme in materia di previdenza ed assistenza e, in caso di gara d'appalto, delle norme previste dalla legge 7 novembre 2000, n. 327 Sito esterno (Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto).
Art. 43
Istruttoria pubblica per la progettazione comune
1. Gli Enti locali, per affrontare specifiche problematiche sociali indicono istruttorie pubbliche per la coprogettazione dei relativi interventi, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti di cui all'articolo 20.
2. All'istruttoria pubblica partecipano i soggetti di cui all'articolo 20, attivi nel territorio di riferimento in ordine alle problematiche sociali individuate, le loro organizzazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali, le associazioni di tutela degli utenti del territorio di riferimento, nonché i cittadini interessati.
3. L'istruttoria pubblica raccoglie le osservazioni e le proposte dei soggetti partecipanti e si conclude con l'individuazione di progetti d'intervento innovativi e sperimentali. Gli Enti locali definiscono, in accordo con i soggetti di cui all'articolo 20 che dichiarano disponibilità a collaborare, le forme e le modalità della collaborazione.
Art. 44

(sostituito comma 1 da art. 19 L.R. 15 luglio 2016 n. 11)

Apporto del volontariato alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete
1. Gli Enti locali valorizzano l'apporto del volontariato alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, anche mediante la stipula di convenzioni, ai sensi della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) per l'erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera b) e dall’art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13

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