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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 36
Vigilanza sui servizi e le strutture
1. Le funzioni amministrative concernenti la vigilanza sui servizi e le strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie sono attribuite, ferme restando le funzioni di vigilanza dell'Azienda unità sanitaria locale, ai Comuni che le esercitano avvalendosi dell'organismo tecnico di cui all'articolo 35, comma 4, secondo le modalità ed i termini stabiliti con la direttiva di cui al comma 2 del medesimo articolo.
2. La vigilanza si esercita mediante richiesta di informazioni, ispezioni e controlli periodici sulle strutture e sui servizi, anche a seguito di eventuali segnalazioni.
3. Gli organismi tecnici trasmettono annualmente ai Comuni interessati, alla Provincia ed alla Regione, una relazione sull'attività di vigilanza con le caratteristiche e nei termini stabiliti dalla direttiva di cui all'articolo 35, comma 2. La sintesi delle relazioni pervenute è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

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